Art. 2.
  I vini a denominazione  di origine controllata "Valdichiana" devono
essere  ottenuti da  uve  provenienti da  vigneti aventi  nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
   "Bianco" o "Bianco vergine":
    Trebbiano toscano min. 20%;
  Chardonnay,  Pinot  bianco,  Grechetto,  Pinot grigio,  da  soli  o
congiuntamente, fino all'80%,
  possono concorrere alla produzione di  detto vino altri vitigni non
aromatici   a   bacca   bianca,  rispettivamente   raccomandati   e/o
autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del
15%;
   Chardonnay:
    Chardonnay minimo 85%;
  altri  vitigni   non  aromatici  a  bacca   bianca  rispettivamente
raccomandati e/o autorizzati per le  provincie di Arezzo e Siena fino
ad un massimo del 15%;
   Grechetto:
    Grechetto minimo 85%;
  altri  vitigni  a  bacca   bianca  non  aromatici,  rispettivamente
raccomandati e/o autorizzati per le  provincie di Arezzo e Siena fino
ad un massimo del 15%;
   Rosso e Rosato:
    Sangiovese minimo 50%;
  Cabernet, Merlot, Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%,
  possono concorrere alla produzione di  detti vini altri vitigni non
aromatici,  rispettivamente  raccomandati   e/o  autorizzati  per  le
provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;
   Sangiovese:
    Sangiovese minimo 85%;
  altri  vitigni   a  bacca  rossi  non   aromatici,  rispettivamente
raccomandati e/o autorizzati per le  provincie di Arezzo e Siena fino
ad un massimo del 15%;
   Vin Santo e Vin Santo Riserva:
  Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca da soli o congiuntamente minimo
50%;
  altri  vitigni  a  bacca bianca  rispettivamente  raccomandati  e/o
autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del
50%.