Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Bianco" o "Bianco vergine": Trebbiano toscano min. 20%; Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all'80%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni non aromatici a bacca bianca, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%; Chardonnay: Chardonnay minimo 85%; altri vitigni non aromatici a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%; Grechetto: Grechetto minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%; Rosso e Rosato: Sangiovese minimo 50%; Cabernet, Merlot, Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%, possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%; Sangiovese: Sangiovese minimo 85%; altri vitigni a bacca rossi non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%; Vin Santo e Vin Santo Riserva: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca da soli o congiuntamente minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 50%.