Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei  vini "Valdichiana" devono essere  quelle tradizionali
della zona e, comunque atte a  conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio.
  Sono  pertanto  da considerarsi  idonei  ai  fini della  iscrizione
all'Albo di  cui all'art.  15 della  legge 10  febbraio 1992,  n. 164
unicamente  i vigneti  di  giacitura ed  orientamento  adatti, i  cui
terreni situati ad una altitudine  non superiore ai 600 metri s.l.m.,
sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi,
da scisti  argillosi e da sabbia.  Per i tipi rossi  sono iscrivibili
unicamente i terreni collinari. Sono  da considerarsi inadatti, e non
possono  essere iscritti  nel  predetto albo,  i  vigneti situati  in
terreni umidi di fondovalle.
  I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno
prevedere almeno 3.300 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i
sistemi  di  potatura  devono  essere quelli  generalmente  usati  o,
comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei  vini
"Valdichiana"  non  deve  essere  superiore  per  ettaro  di  coltura
specializzata a tonnellate 11 per le  uve rosse e a tonnellate 12 per
le uve bianche.
  A tale limite, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Fermo restando il  limite sopra indicato, la resa  per ettaro della
coltura   promiscua  deve   essere  calcolata,   rispetto  a   quella
specializzata, in  rapporto alla  effettiva superficie  coperta dalla
vite.
  La regione  Toscana annualmente prima della  vendemmia, con proprio
decreto,  sentite  le  organizzazioni professionali  di  categoria  e
tenuto conto delle  condizioni ambientali e di  coltura, puo' fissare
una produzione  massima per ettaro avente  diritto alla denominazione
di  origine controllata  inferiore  a quella  stabilita dal  presente
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero per le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
  Le  uve  destinate alla  produzione  dei  vini a  denominazione  di
origine  controllata   "Valdichiana"  devono  assicurare   un  titolo
alcolometrico  volumico naturale  minimo  del 9,5%  per  il Bianco  o
Bianco Vergine, Chardonnay e Grechetto,  del 10% per il Rosso, Rosato
e Sangiovese, dell'11% per i tipi Vin Santo.