Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Valdichiana" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia. Per i tipi rossi sono iscrivibili unicamente i terreni collinari. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi di fondovalle. I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.300 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Valdichiana" non deve essere superiore per ettaro di coltura specializzata a tonnellate 11 per le uve rosse e a tonnellate 12 per le uve bianche. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La regione Toscana annualmente prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay e Grechetto, del 10% per il Rosso, Rosato e Sangiovese, dell'11% per i tipi Vin Santo.