Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione  devono essere effettuate nella zona
delimitata  al  precedente  art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali  di  produzione,   e'  consentito  che  tali
operazioni  siano  effettuate nell'intero  territorio  amministrativo
della provincie di Arezzo e Siena.
  Le   uve   provenienti   dai  vigneti   iscritti   all'Albo   della
denominazione di  origine controllata  "Valdichiana" Bianco  o Bianco
Vergine  possono   essere  destinate  alla  produzione   del  vino  a
denominazione di origine controllata  "Valdichiana" Vin Santo qualora
i produttori  interessati optino per  tali rivendicazioni in  sede di
denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio.
  La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve  essere superiore  al  70%,  per le  tipologie  Bianco o  Bianco
Vergine, Chardonnay, Grechetto, Rosso, Rosato e Sangiovese.
  Qualora superi  questo limite,  ma non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  La resa dei  tipi Vin Santo finito al terzo  anno di invecchiamento
riferita all'uva fresca deve essere massimo del 35%.
  Nella  vinificazione, che  deve avvenire  come d'uso,  sono ammesse
soltanto  le pratiche  enologiche locali,  leali e  costanti, atte  a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
  Le eventuali operazioni di arricchimento sono consentite a norma di
legge.
  Per  la  produzione   delle  tipologie  Vin  Santo   il  metodo  di
vinificazione   prevede  quanto   segue:  l'uva   dopo  aver   subito
un'accurata cernita,  deve essere  sottoposta ad appassimento  e puo'
essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non
oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
  L'appassimento delle  uve deve  avvenire in  locali idonei,  fino a
raggiungere un contenuto  zuccherino non inferiore al  26% e' ammessa
una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici.
  La fermentazione e la maturazione  devono avvenire in recipienti di
legno di  capacita' massima di 500  litri per un periodo  di almeno 2
anni.
  L'immissione  al  consumo  della  tipologia "Vin  Santo"  non  puo'
avvenire prima del  1 novembre del terzo anno successivo  a quello di
produzione delle uve.
  L'immissione al consumo della  menzione "riserva" non puo' avvenire
prima  del  1  novembre  del  quarto  anno  successivo  a  quello  di
produzione delle uve.
  I  vini a  denominazione di  origine controllata  "Valdichiana" non
possono  essere immessi  al consumo  prima del  31 gennaio  dell'anno
successivo  a quello  di  produzione delle  uve  con eccezione  delle
tipologie Vin Santo.