Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Valdichiana" e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito, altresi, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per i recipienti fino a cinque litri, ad esclusione della tipologia spumante. Il vino a denominazione di origine controllata "Valdichiana", tipologie Vin Santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiore a litri 0,750 con tappo di sughero.