Art. 7.
  Alla denominazione  di origine controllata "Valdichiana"  e vietata
l'aggiunta di  qualsiasi qualificazione,  ivi compresi  gli aggettivi
superiore, extra, fine, scelto e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Le indicazioni  tendenti a  specificare l'attivita'  agricola quali
"viticoltore",  "fattoria", "tenuta",  "podere",  "cascina" ed  altri
termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE
e nazionali in materia.
  E'  consentito,  altresi,  l'uso  di  indicazioni  geografiche  che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle
quali  effettivamente  provengono  le  uve   da  cui  il  vino  cosi'
qualificato e'  stato ottenuto, alle condizioni  previste dai decreti
ministeriali 22 aprile 1992.
  Nell'etichettatura  dei  vini  di   cui  all'art.  1  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve  e' obbligatoria per i recipienti
fino a cinque litri, ad esclusione della tipologia spumante.
  Il  vino  a  denominazione di  origine  controllata  "Valdichiana",
tipologie Vin Santo deve essere  immesso al consumo esclusivamente in
bottiglie  di capacita'  non superiore  a  litri 0,750  con tappo  di
sughero.