IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, in particolare gli articoli 2 e 12;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
  Visto la legge 19 novembre  1990, n. 341, relativa agli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto il  decreto ministeriale 3 luglio  1996 recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione  del  settore   medico  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996;
  Visto lo statuto  della Seconda universita' degli  studi di Napoli,
emanato con decreto  rettorale n. 2180 del 7  giugno 1996, pubblicato
sul  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno  1996,  in  particolare  l'art.   11,  comma  4,  relativo  al
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
predetto  regolamento didattico  di  Ateneo,  e' necessario  comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico (tabella XLV/2);
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  adunanza  del 23  maggio  1997,  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione del 10 luglio 1997;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 3 luglio 1998;
  Riconosciuta la  necessita' di  approvare le modifiche  proposte in
deroga al termine triennale di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Le  norme statutarie  della  scuola  di specializzazione  dell'area
medica afferente alla facolta' di  medicina e chirurgia della Seconda
universita'  degli studi  di Napoli  in Scienza  dell'alimentazione -
contenute  nel decreto  rettorale  31 ottobre  1989 pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  42 del  20 gennaio  1990 -  sono soppresse  e
sostituite con il seguente nuovo ordinamento.
  L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento
didattico di Ateneo, in fase di approvazione.
                     Scuola di specializzazione
                    in scienza dell'alimentazione
                               Art. 1.
  La  scuola   di  specializzazione  in   scienza  dell'alimentazione
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.