Art. 5.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta' di  medicina e chirurgia  con sede amministrativa  presso il
dipartimento di biochimica  e biofisica "F. Cedrangolo"  e quelle del
Servizio sanitario  nazionale individuate nei protocolli  d'intesa di
cui all'art.  6, comma 2, del  decreto legislativo n. 502/1992  ed il
relativo    personale   universitario    appartenente   ai    settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella  A e quello dirigente del
Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree  funzionali e
discipline.