IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 23 dicembre  1997, n. 454, che stabilisce interventi
per   la   ristrutturazione    dell'autotrasporto   e   lo   sviluppo
dell'intermodalita', ed in particolare:
  a)  l'art.  1, comma  3,  relativo  all'adozione, con  decreto  del
Ministro dei trasporti  e della navigazione, di  un piano complessivo
delle risorse per la concessione  dei benefici a favore delle imprese
e dei raggruppamenti di imprese;
  b) l'art.  2, comma 1, lettere  a) e b), relative  al finanziamento
agevolato  delle   iniziative  per  l'acquisizione  di   programmi  e
apparecchiature, nonche'  per la realizzazione di  aree attrezzate ed
immobili  per  l'interscambio  e   lo  stoccaggio  delle  merci,  con
priorita' a quelle destinate al trasporto combinato;
  c)  l'art.  5,  comma  1,  che  prevede  la  concessione  di  mutui
quinquennali  per il  finanziamento  dei mezzi  e delle  attrezzature
adibite al trasporto combinato;
  d) l'art. 6, che detta -  fra l'altro - disposizioni in ordine alla
presentazione delle  domande di  ammissione ai  benefici di  cui alla
legge in parola;
  e)   l'art   8,   relativo   all'istituzione   del   Comitato   per
l'autotrasporto  e  l'intermodalita',  che delibera  in  ordine  agli
interventi finanziari previsti dalla citata legge;
  f)  l'art.  10,  commi  1  e 2,  che  disciplina  le  modalita'  di
erogazione dei benefici di cui sopra;
  Visti gli  articoli 92 e  93 del Trattato delle  Comunita' europee,
relativi agli aiuti concessi dagli Stati;
  Vista  la  direttiva  92/106/CEE   del  Consiglio  delle  Comunita'
europee,  relativa  alla  fissazione   di  norme  comuni  per  taluni
trasporti combinati di merci tra Stati membri;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C/72/03 relativa alla disciplina  comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela dell'ambiente;
  Sentito  il   parere  del   Comitato  centrale  per   l'albo  degli
autotrasportatori reso in data 24 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) trasporto combinato: il trasporto  di merci fra Stati membri per
il quale l'autocarro,  il rimorchio, il semirimorchio con  o senza il
veicolo  trattore, la  cassa mobile  o il  contenitore effettuano  la
parte iniziale  o terminale, del  tragitto su strada e  l'altra parte
per  ferrovia,  per  via  navigabile o  per  mare,  allorche'  questo
percorso non supera  i 100 km in linea d'aria  e effettuano su strada
il tragitto iniziale o terminale, cosi' come definito dalla direttiva
92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992;
  b) impresa  di autotrasporto: un'impresa di  autotrasporto di merci
su  strada per  conto terzi  ovvero un  raggruppamento come  definito
dall'art. 1,  comma 2, lettera  e), della legge n.  454/1997 iscritta
all'albo  degli autotrasportatori,  nonche'  un'impresa residente  in
altro Stato dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria
prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92.