IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita', ed in particolare: a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese; b) l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), relative al finanziamento agevolato delle iniziative per l'acquisizione di programmi e apparecchiature, nonche' per la realizzazione di aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, con priorita' a quelle destinate al trasporto combinato; c) l'art. 5, comma 1, che prevede la concessione di mutui quinquennali per il finanziamento dei mezzi e delle attrezzature adibite al trasporto combinato; d) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola; e) l'art 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge; f) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalita' di erogazione dei benefici di cui sopra; Visti gli articoli 92 e 93 del Trattato delle Comunita' europee, relativi agli aiuti concessi dagli Stati; Vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio delle Comunita' europee, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C/72/03 relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente; Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori reso in data 24 luglio 1998; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) trasporto combinato: il trasporto di merci fra Stati membri per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale, del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questo percorso non supera i 100 km in linea d'aria e effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale, cosi' come definito dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992; b) impresa di autotrasporto: un'impresa di autotrasporto di merci su strada per conto terzi ovvero un raggruppamento come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997 iscritta all'albo degli autotrasportatori, nonche' un'impresa residente in altro Stato dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92.