Art. 3. 1. Le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, redatte secondo l'allegato A e corredate della documentazione in esso indicata, devono essere indirizzate ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997 e contestualmente inviate in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, che delibera l'ammissione ai benefici, nei limiti degli importi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b), e dall'art. 5, comma 1, della legge in parola. 2. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1 deve comprendere, in ogni caso, un piano degli investimenti che attesti: a) l'efficienza e l'economicita' degli stessi, con particolare riguardo all'utilizzo a lungo termine delle strutture e delle attrezzature proposte; b) la correlazione fra gli investimenti e l'obiettivo dell'incremento del trasporto combinato; c) la disponibilita' del beneficiarlo del finanziamento a fornire, a sua volta, un contributo sostanziale alla realizzazione del piano di investimenti in parola; d) l'indicazione dei costi per i quali si richiede il finanziamento agevolato. 3. L'ammontare del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non deve superare la differenza di prezzo fra un'unita' di trasporto combinato ed un'unita' di trasporto stradale corrispondente. 4. I finanziamenti agevolati disposti dal presente decreto non possono in ogni caso superare il 30% di costo globale ammissibile dell'investimento al quale si riferiscono. 5. Gli elementi di cui ai commi 3 e 4 sono presi a base della decisione del Comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 in ordine all'ammissione ai finanziamenti sopra indicati. 6. L'erogazione delle agevolazioni previste dal presente decreto e' subordinata alla dichiarazione da parte della Commissione europea in merito alla compatibilita' degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell'art. 92.3 del Trattato di Roma. Roma, 14 ottobre 1998 Il Ministro: Burlando