Art. 3.
  Dopo il  quinto comma del citato  art. 98, e' inserito  il seguente
nuovo comma:
  "Le attivita' didattiche, non puramente teoriche, facenti parte dei
singoli insegnamenti  potranno essere svolte presso  qualificati enti
pubblici  e privati  con i  quali l'Ateneo  abbia stipulato  apposite
convenzioni".