Art. 4.
  Dopo il decimo comma del  predetto articolo e' inserito il seguente
nuovo comma:
  "Gli studenti del corso di  laurea in ingegneria edile, prima della
laurea, devono dimostrare la frequenza dei laboratori previsti per il
numero di ore  indicato al secondo comma del  presente articolo. Tale
frequenza  deve essere  attestata dal  consiglio di  corso di  studi,
attraverso apposito certificato da allegare alla domanda di laurea".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 15 ottobre 1998
                                                Il rettore: Mistretta