Art. 4. Dopo il decimo comma del predetto articolo e' inserito il seguente nuovo comma: "Gli studenti del corso di laurea in ingegneria edile, prima della laurea, devono dimostrare la frequenza dei laboratori previsti per il numero di ore indicato al secondo comma del presente articolo. Tale frequenza deve essere attestata dal consiglio di corso di studi, attraverso apposito certificato da allegare alla domanda di laurea". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 15 ottobre 1998 Il rettore: Mistretta