Art. 2.
  Il  fornitore  del  dispositivo dovra'  fornire  all'acquirente  le
istruzioni per la  manutenzione come prescritto dalle regole  51 e 52
del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.
  L'idoneita'  di tale  luce ad  essere  sistemata sui  vari tipi  di
cinture di  salvataggio dovra'  essere verificata in  occasione delle
prove di prototipo delle cinture di salvataggio stesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro