Art. 2. Il fornitore del dispositivo dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata. L'idoneita' di tale luce ad essere sistemata sui vari tipi di cinture di salvataggio dovra' essere verificata in occasione delle prove di prototipo delle cinture di salvataggio stesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 1998 Il comandante generale: Ferraro