(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
DISCIPLINARE     DI  PRODUZIONE   DELL'OLIO  EXTRAVERGINE   DI  OLIVA
   "BRISIGHELLA" A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA.
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La denominazione di origine  controllata "Brisighella" e' riservata
all'olio  di oliva  extravergine  rispondente alle  condizioni ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  La denominazione  di origine controllata "Brisighella"  deve essere
ottenuta dalla  varieta' di olive "Nostrana  di Brisighella" presente
negli  oliveti in  misura non  inferiore al  90%. Possono,  altresi',
concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima
del 10%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
  Le olive destinate alla  produzione dell'olio di oliva extravergine
della  denominazione  di  origine  controllata  "Brisighella"  devono
essere prodotte  nel territorio  delle province  di Ravenna  e Forli'
idoneo  alla produzione  di  olio con  le  caratteristiche e  livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
  Tale zona comprende  tutto o in parte  il territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
  Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.
  La zona  di produzione  della denominazione di  origine controllata
"Brisighella" e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000:
  da  una  linea   che,  partendo  sul  limite   nordest  della  zona
delimitata,  in localita'  Ca'  Fontana Vezzola,  segue in  direzione
nordovest fino ad incrociare la strada di Toranello, da dove continua
in  direzione sud  verso Galisterna  per poi  prendere, in  direzione
nordest,  la strada  vicinale per  Ca' Rosso,  prosegue sempre  nella
medesima direzione fino ad incrociare la strada per Mazzolano da casa
Anderlina. Da  qui la  linea prosegue in  direzione sudest  fino alla
localita'  Ca'  Raggio  da  dove   continua  verso  nordest  fino  ad
incrociare  la  strada Ossano-Campiano  da  dove  segue in  direzione
sudest fino  ad incrociare  la statale  Casolana, che  percorre verso
Riolo  Terme  per  immettersi  sulla   strada  di  Cuffiano  fino  ad
incrociare,  in   direzione  sudest,  la  strada   provinciale  Villa
Vezzano-Tebano,  che percorre  in direzione  nord fino  ai pressi  di
Tebano da  dove riprende la  strada provinciale, sempre  in direzione
nord, fino a Casale. Da qui prosegue in direzione sud lungo la strada
provinciale fino ad incrociare  la statale Brisighellese che percorre
in direzione sud verso Brisighella fino alla frazione di Errano, dove
prosegue sulla strada provinciale Canaletta-Sarna in direzione sudest
fino ai pressi di Villa Gessi,  da dove prosegue in direzione nordest
verso  Borgo Tuliero  fino ad  incrociare la  strada provinciale  per
Modigliana che  percorre in  direzione sudest fino  ai pressi  di Ca'
Spalancona, dove prosegue  lungo la strada comunale  per Santa Lucia,
frazione che raggiunge  e oltrepassa fino a toccare  la localita' Ca'
Campazzo da dove prosegue prima in direzione ovest e poi sud lungo la
strada per S.  Mamante, che segue fino ai pressi  di Ca' Monducci per
proseguire lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue fino
ad incrociare  il confine  di provincia tra  Ravenna e  Forli', segue
lungo tale  confine fino  ad incrociare  il confine  tra i  comuni di
Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e segue
in direzione nordest la strada  vicinale il Raggio fino ad incrociare
la strada San Savino - Urbiano,  che segue in direzione sud verso San
Savino, che oltrepassa  fino ad incrociare la  strada provinciale del
Monte Trebbio,  che percorre in  direzione sud fino ad  incrociare la
strada comunale per  Castagnara, che segue in direzione est  e poi in
direzione nord  fino ad  incrociare la  strada comunale  Modigliana -
Lago di Azzano, che segue in direzione nord fino ai pressi del Podere
La  Villa  da  dove  prosegue   in  direzione  sud  lungo  la  strada
consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca' Bene di Sopra prosegue in
direzione sudest  lungo la strada  vicinale di Pianello di  Sopra per
giungere  a  Pianello  e  proseguire fino  ad  incrociare  la  strada
provinciale per Tredozio nei pressi del cimitero di Fregiolo. Da qui,
attraversata  la strada  provinciale, prosegue,  sempre in  direzione
sudest  lungo  la strada  vicinale  che  porta  a Valvarana  fino  ad
incrociare, oltre la suddetta localita', la strada consorziale di San
Bartolo. Percorre  per un breve  tratto la  strada di San  Bartolo in
direzione sud,  prosegue poi  lungo la  strada vicinale  in direzione
nordest fino a  Fiumane, attraversa quindi la strada  di Modigliana -
Lutirano  e prosegue  sempre  in direzione  nordest  lungo la  strada
consorziale per S. Caterina. Da qui prosegue nella medesima direzione
lungo  la  strada  vicinale  Vettarano   -  Canova  Navorsa  fino  ad
incrociare  la  strada  consorziale  di Lago.  Prosegue,  quindi,  in
direzione  est,  oltrepassa Valpiana  fino  ad  incrociare la  strada
statale  Brisighellese nei  pressi  di S.  Eufemia;  segue la  strada
suddetta, in  direzione nord  verso Brisighella, attraversa  il fiume
Lamone  prima  del  passaggio  a livello  e  continua,  in  direzione
nordest,  lungo la  strada  consorziale per  S.  Maria in  Purocielo.
Oltrepassata  S. Maria  in Purocielo,  prosegue in  direzione nordest
lungo la  strada forestale delle  lagune fino alla Casa  delle Lagune
dove  riprende a  proseguire in  direzione nordovest,  attraversa Ca'
Braghetto, il  Tre, Donegaglia e  dopo aver attraversato  il torrente
Sintria prosegue  in direzione  sudovest lungo la  strada consorziale
Zattaglia - Monte Romano fino alla localita' Casetto dove continua in
direzione  nordovest   sulla  strada  di   S.  Andrea  e   dopo  aver
attraversato Casone della  Casa, Albergo, Pagnano, Soglia  e il fiume
Senio si  immette sulla statale  Casolana, che percorre  in direzione
nord verso  Riolo Terme fino  ad immettersi sulla  strada provinciale
per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nordest fino a oltre il
cimitero  di  Prugno  per  proseguire lungo  la  strada  vicinale  in
direzione nordovest verso Ca' Bosco  fino ad incrociare il confine di
provincia tra Bologna  e Ravenna; segue, quindi  in direzione nordest
il confine  predetto fino alla  localita' Ca' Fontana  Vezzola, punto
dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  Le condizioni ambientali  e di coltura degli  oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della  zona e, comunque, atte a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.
  I sesti di impianto ed i  sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente   usati  o,   comunque,   atti  a   non  modificare   le
caratteristiche  delle olive  e  dell'olio. Le  forme di  allevamento
devono essere a vaso policonico e a monocono.
  Le densita' di  impianto puo' variare tra un massimo  di 200 piante
per ettaro  per gli  oliveti con sesti  di impianto di  m. 6x8,  e un
massimo di  550 piante per  gli oliveti con  sesti di impianto  di m.
6x3.
  La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 5.000.
  La raccolta delle  olive viene effettuata nel  periodo compreso tra
il 5 novembre e il 20 dicembre di ogni anno.
  La raccolta deve essere  effettuata direttamente dall'albero a mano
o con mezzi meccanici.
  La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo
alle norme di  attuazione della legge 5 febbraio 1992,  n. 169, entro
il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
  Le operazioni  di estrazione dell'olio e  di confezionamento devono
essere effettuate  nell'ambito dell'area territoriale  delimitata nel
precedente art. 3.
  La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18%.
  Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e  fisici atti  a  produrre  oli che  presentino  il piu'  fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
  Le  olive devono  essere sottoposte  a lavaggio  a temperatura  non
superiore a 27 C.; ogni altro trattamento e' vietato.
  Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non
oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
  L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Brisighella"  all'atto dell'immissione  al consumo,  deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
  odore: di fruttato  medio o forte con sensazione netta  di erbe e/o
ortaggi;
  sapore: di  fruttato con  leggera sensazione di  amaro e  leggera o
media sensazione di piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test > = 7;
    numero di perossidi     < = 13 MeqO2/kg;
    K232                    < = 2,00;
    K270                    < = 0,160;
    acido linoleico         < = 8,00%;
    acido oleico            > = 75,00%;
    intervallo valori rapporto oleico/linoleico: 10/20;
  int. valori rapporto campesterolo/stigmasterolo: 1,70/14;
  int. valori rapporto campest./delta-5avenasterolo: 0,25/0,60.
  Altri  parametri  chimicofisici  non  espressamente  citati  devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
  In  ogni  campagna oleicola  il  Consorzio  di tutela  individua  e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  dell'olio  a  denominazione di  origine  controllata
"Brisighella"  da   utilizzare  come  standard  di   riferimento  per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
  E' in  facolta' del Ministro  delle risorse agricole,  alimentari e
forestali  inserire,   su  richiesta  degli   interessati,  ulteriori
parametrazioni  di carattere  fisicochimico  o  organolettico atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
  La designazione dell'olio alla  fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito  dell'espletamento della procedura prevista
dal  decreto ministeriale  4 novembre  1993, n.  573, in  ordine agli
esami chimicofisici ed organolettici.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
  Alla  denominazione  di  cui  all'art.1 e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi  compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
  E' vietato  l'uso di  menzioni geografiche  aggiuntive, indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni e aree  geografiche comprese nell'area di  produzione di cui
all'art. 3.
  E'  tuttavia  consentito l'uso  di  nomi,  ragioni sociali,  marchi
privati, purche' non  abbiano significato laudativo e  non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone  di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
  L'uso di  nomi di  aziende, tenute, fattorie  ed il  riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o   nell'impresa  situate   nell'area  di   produzione  e'
consentito solo se  il prodotto e' stato  ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti   facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
  Il nome  della denominazione  di origine  controllata "Brisighella"
deve  figurare  in  etichetta  in caratteri  chiari,  indelebili  con
colorimetria di  ampio contrasto rispetto al  colore dell'etichetta e
tale  da  poter  essere   nettamente  distinto  dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
  I recipienti  in cui e'  confezionato l'olio di  oliva extravergine
"Brisighella" ai  fini dell'immmissione  al consumo devono  essere in
vetro scuro delle seguenti capacita' espresse in grammi o millilitri:
100; 250; 500; 750; 1.000; 1.500; 2.000; 5.000.
  E' obbligatorio indicare in  etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio e' ottenuto.