Art. 3.
  L'organismo autorizzato "Dipartimento  controllo qualita' P.R." non
puo'   modificare   il   proprio   statuto,  i   propri   organi   di
rappresentanza, le  modalita' di  controllo cosi' come  presentate ed
esaminate,  senza  il  preventivo  assenso  dell'Autorita'  nazionale
competente, e  provvede a comunicare ogni  variazione concernente gli
agenti vigilatori indicati  nell'elenco presente nella documentazione
presentata.
  Le tariffe  di controllo sono sottoposte  a giudizio dell'Autorita'
nazionale  competente,  sono identiche  per  tutti  i richiedenti  la
certificazione  e  non possono  essere  variate  senza il  preventivo
assenso  dell'Autorita'   nazionale  medesima;  le   tariffe  possono
prevedere  una quota  fissa  di  accesso ai  controlli  ed una  quota
variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata.
  I  controlli  sono  applicati  in   modo  uniforme  per  tutti  gli
utilizzatori della denominazione di origine "Parmigiano reggiano".