Art. 4.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve  le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
  Nell'ambito   del   periodo    di   validita'   dell'autorizzazione
l'organismo di  controllo "Dipartimento  controllo qualita'  P.R." e'
tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'Autorita'  nazionale competente,  ove lo  ritenga utile,  decida di
impartire.