Art. 6.
  L'organismo  autorizzato  ''Dipartimento controllo  qualita'  P.R."
immette  nel  sistema  informatico  del Ministero  per  le  politiche
agricole  tutti  gli  elementi  conoscitivi di  carattere  tecnico  e
documentale  dell'attivita'   certificativa,  ivi  compresi   i  dati
relativi  ai  produttori  di  latte,  le  quantita'  trasformate,  la
localizzazione  dei  trasformatori   ed  adotta  eventuali  opportune
misure,  da  sottoporre  preventivamente  ad  approvazione  da  parte
dell'Autorita'  nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi  di
disapplicazione,   confusione   o    difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di
origine "Parmigiano reggiano" rilasciate dagli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero per le politiche agricole.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione  di origine "Parmigiano reggiano",  facenti parte
integrante dell'Autorita' nazionale competente.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto