Art. 5.
  L'organismo autorizzato "Ineq" comunica con immediatezza e comunque
con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni
di conformita'  all'utilizzo della denominazione di  origine mediante
immissione  nel sistema  informatico del  Ministero per  le politiche
agricole delle quantita' certificate e degli aventi diritto.