Art. 6.
  L'organismo autorizzato "Ineq" immette  nel sistema informatico del
Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di
carattere  tecnico e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ivi
compresi  i dati  relativi  agli allevamenti  suinicoli  ed ai  suini
immessi nella filiera della  denominazione, le quantita' trasformate,
la  localizzazione dei  trasformatori ed  adotta eventuali  opportune
misure,  da  sottoporre  preventivamente  ad  approvazione  da  parte
dell'Autorita'  nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi  di
disapplicazione,   confusione   o    difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di
origine rilasciate dagli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero per le politiche agricole.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione  di origine  "Prosciutto di San  Daniele" facenti
parte integrante dell'Autorita' nazionale competente.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto