Art. 6. L'organismo autorizzato "Ineq" immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ivi compresi i dati relativi agli allevamenti suinicoli ed ai suini immessi nella filiera della denominazione, le quantita' trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine rilasciate dagli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele" facenti parte integrante dell'Autorita' nazionale competente. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1998 Il Ministro: Pinto