Art. 3.
           I criteri di riparto del fondo per l'anno 1999
  1.  Nel  1999 il Fondo sara' ripartito tra le regioni e le province
autonome  che  concedono  borse  di studio ai sensi dell'art. 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri:
  a)  il  60  per  cento  in  proporzione  alla  spesa destinata alla
concessione  delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della
legge  2  dicembre  1991, n. 390, per l'anno accademico 1998-99, allo
svolgimento  di  attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli
organismi  regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per
la  partecipazione  degli studenti universitari a programmi di studio
che  prevedano  mobilita'  internazionale  nell'esercizio finanziario
1998.  Nel  calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si
tiene  conto  della  quota  erogata  attraverso  l'offerta di servizi
gratuiti  di  vitto  e/o  alloggio,  anche  a  studenti idonei ma non
beneficiari  di  borsa  di studio, secondo le modalita' e gli importi
stabiliti  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30  aprile  1997  "Uniformita'  di trattamento sul diritto agli studi
universitari".  Ai fini della determinazione della spesa complessiva,
le  risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome
alla  concessione di borse di studio, allo svolgimento di attivita' a
tempo  parziale  degli  studenti ed alla erogazione di contributi per
programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale, eccedenti
il  gettito  della  tassa regionale per il diritto allo studio per lo
stesso  anno  accademico,  sono  pesate con un parametro pari a 2 per
valori  sino  al 10 per cento del gettito della tassa, pari a 2,5 per
valori  sino  al  20  per  cento  della  tassa,  pari  a 3 per valori
superiori al 20 per cento;
  b)  il  25  per  cento,  in  proporzione  al numero di idonei nelle
graduatorie  per  la  concessione  delle  borse  di  studio nell'anno
accademico  1998-99.  Gli  studenti  fuori  sede  sono  pesati con un
parametro pari a 2;
  c)  il 15 per cento, in proporzione al numero di posti alloggio, in
gestione  diretta  o  indiretta degli organismi regionali di gestione
effettivamente disponibili al 1 novembre 1998. I posti alloggio, resi
disponibili  nei  due anni precedenti tale termine sono pesati con un
parametro pari a 2.
  2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b)
del  precedente  comma 1, il numero degli idonei e' convenzionalmente
incrementato  rispettivamente  del 100 per cento, del 200 per cento e
del  300  per  cento  per  le  regioni  e  le  province autonome che,
nell'anno  accademico  1998-99, abbiano rispettato uno, due o tutti i
seguenti  termini,  previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  30  aprile  1997  "Uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari":
  a)  per  la  presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di
studio  e  i  servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva
scadenza;
  b)  per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa
di  studio  e i servizi abitativi non oltre il 31 ottobre. Qualora la
pubblicazione  delle  predette  graduatorie  avvenga in modo parziale
entro  tale  data,  l'incremento  percentuale e' applicato sul numero
degli idonei pubblicato alla medesima data;
  c)  per  la  erogazione della prima rata della borsa entro due mesi
dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il
31  dicembre  di  ciascun anno. Qualora l'erogazione della prima rata
avvenga  a  favore solo di una parte dei beneficiari entro tale data,
l'incremento percentuale e' applicato in misura proporzionale.
  3.  L'incremento  convenzionale  del numero degli idonei si applica
con  riferimento  ai  singoli  organismi  regionali  di  gestione che
abbiano   rispettato  uno  o  piu'  dei  termini  indicati  al  comma
precedente.
  4.  Ai  fini  della  determinazione  della spesa complessiva per il
riparto  della  quota  di cui alla lettera a) del precedente comma 1,
non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il
1998.
  5.  L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non
puo'  essere  superiore  allo  stanziamento  destinato  dalla  stessa
nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante
dal  gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle
risorse  proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le
altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al
comma 1.
  6.  La  riduzione  delle  risorse proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto
all'anno accademico precedente, comporta una riduzione complessiva di
pari  importo  della  quota  attribuibile nel riparto per il 1999. Le
eventuali  somme  derivanti  da  tali riduzioni sono ripartite tra le
altre  regioni  e  province autonome sulla base dei criteri di cui ai
commi precedenti.
  7. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome
con  competenze in materia di diritto allo studio universitario entro
e  non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati
non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione
ai fini del riparto del Fondo.
  Il  presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in base
alle  norme  vigenti  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1998
                             Il Presidente del Consiglio del Ministri
                                               Prodi
       Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
               Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 23
Tabella 3 - Riparto finale del Fondo tra le regioni in applicazione
             dell'art. 4, comma 5 del D.P.C.M. 28.7.1997

          ---->  Vedere tabella a Pag. 11 della G.U.  <----