Art. 3. I criteri di riparto del fondo per l'anno 1999 1. Nel 1999 il Fondo sara' ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri: a) il 60 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 1998-99, allo svolgimento di attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale nell'esercizio finanziario 1998. Nel calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si tiene conto della quota erogata attraverso l'offerta di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio, anche a studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, secondo le modalita' e gli importi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari". Ai fini della determinazione della spesa complessiva, le risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, allo svolgimento di attivita' a tempo parziale degli studenti ed alla erogazione di contributi per programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale, eccedenti il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio per lo stesso anno accademico, sono pesate con un parametro pari a 2 per valori sino al 10 per cento del gettito della tassa, pari a 2,5 per valori sino al 20 per cento della tassa, pari a 3 per valori superiori al 20 per cento; b) il 25 per cento, in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1998-99. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2; c) il 15 per cento, in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 1 novembre 1998. I posti alloggio, resi disponibili nei due anni precedenti tale termine sono pesati con un parametro pari a 2. 2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il numero degli idonei e' convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento e del 300 per cento per le regioni e le province autonome che, nell'anno accademico 1998-99, abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari": a) per la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva scadenza; b) per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi non oltre il 31 ottobre. Qualora la pubblicazione delle predette graduatorie avvenga in modo parziale entro tale data, l'incremento percentuale e' applicato sul numero degli idonei pubblicato alla medesima data; c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno. Qualora l'erogazione della prima rata avvenga a favore solo di una parte dei beneficiari entro tale data, l'incremento percentuale e' applicato in misura proporzionale. 3. L'incremento convenzionale del numero degli idonei si applica con riferimento ai singoli organismi regionali di gestione che abbiano rispettato uno o piu' dei termini indicati al comma precedente. 4. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) del precedente comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1998. 5. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al comma 1. 6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione complessiva di pari importo della quota attribuibile nel riparto per il 1999. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti. 7. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con competenze in materia di diritto allo studio universitario entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in base alle norme vigenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1998 Il Presidente del Consiglio del Ministri Prodi Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 23 Tabella 3 - Riparto finale del Fondo tra le regioni in applicazione dell'art. 4, comma 5 del D.P.C.M. 28.7.1997 ----> Vedere tabella a Pag. 11 della G.U. <----