Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile o agli accumulatori messi in commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento contenenti: a) oltre 25 mg di mercurio per elemento; b) oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; c) oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; d) fino allo 0,025 per cento in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi' alle pile al manganese del tipo a bottone ed alle pile composte da elementi del tipo a bottone. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 9-quinquies del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali", e' il seguente: "Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste. 2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio; b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnicoscientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento. 3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente. 4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio. 7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio. 9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti. 10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti".