Art. 2
                       Ambito di applicazione

  1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile
o  agli  accumulatori  messi  in  commercio a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento contenenti:
    a) oltre 25 mg di mercurio per elemento;
    b) oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
    c) oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;
    d)  fino  allo  0,025  per  cento in peso di mercurio per le pile
alcaline al manganese.
  2.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano altresi'
alle  pile  al  manganese del tipo a bottone ed alle pile composte da
elementi del tipo a bottone.
  3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies
del   decreto-legge   9  settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che disciplinano
la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  9-quinquies del D.L. 9 settembre
          1988, n. 397, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9
          novembre  1988, n. 475, recante: "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  smaltimento  dei  rifiuti  industriali", e' il
          seguente:
            "Art. 9-quinquies (Raccolta e  riciclaggio delle batterie
          esauste).  -  1.  E'   obbligatoria  la  raccolta  e     lo
          smaltimento   mediante riciclaggio delle batterie al piombo
          esauste.
            2. E' istituito il consorzio  obbligatorio delle batterie
          al piombo esauste  e   dei  rifiuti  piombosi,   al   quale
          e'     attribuita  la personalita' giuridica.  Il consorzio
          svolge per    tutto  il  territorio  nazionale  i  seguenti
          compiti:
            a)  assicurare    la  raccolta delle   batterie al piombo
          esauste    e  dei  rifiuti  piombosi   e   organizzare   lo
          stoccaggio;
            b)  cedere    i  prodotti di   cui alla lettera   a) alle
          imprese   che  ne  effettuano  lo  smaltimento  tramite  il
          riciclaggio;
            c)  assicurare  l'eliminazione dei prodotti   stessi, nel
          caso non sia possibile o    economicamente  conveniente  il
          riciclaggio,     nel  rispetto  delle  disposizioni  contro
          l'inquinamento;
            d) promuovere  lo svolgimento  di indagini di  mercato  e
          azioni  di  ricerca tecnicoscientifica per il miglioramento
          tecnologico del ciclo di smaltimento.
            3.  Al  consorzio  partecipano  tutte le   imprese    che
          smaltiscono  tramite il  riciclaggio i  prodotti di  cui al
          comma  1. Le  quote di partecipazione sono  determinate  in
          base    al  rapporto  tra la capacita' produttiva di piombo
          secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
          complessiva  di tutti i consorziati,  installata  nell'anno
          precedente.
            4.  Il    consorzio non ha  fini di lucro ed  e' retto da
          uno   statuto   approvato   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente.
            5.   Le   deliberazioni   degli    organi  del  consorzio
          adottate  in relazione agli scopi  del presente decreto  ed
          a    norma  dello  statuto,  sono obbligatorie per tutte le
          imprese partecipanti.
            6. A decorrere  dalla scadenza del termine  di    novanta
          giorni  dalla  data    di  pubblicazione    nella  Gazzetta
          Ufficiale   del    decreto ministeriale  di    approvazione
          dello  statuto del  consorzio, chiunque detiene batterie al
          piombo  esauste  o  rifiuti  piombosi  e' obbligato al loro
          conferimento  al    consorzio  direttamente    o   mediante
          consegna a soggetti incaricati del consorzio.
            7.  Al    fine  di  assicurare    al  consorzio   i mezzi
          finanziari  per lo svolgimento  dei   propri   compiti   e'
          istituito   un   sovrapprezzo  di vendita delle batterie in
          relazione al  contenuto a peso di piombo da  applicarsi  da
          parte  dei  produttori  e  degli importatori delle batterie
          stesse,  con  diritto  di  rivalsa   sugli  acquirenti   in
          tutte  le successive  fasi  della  commercializzazione.   I
          produttori    e   gli importatori  verseranno  direttamente
          al consorzio  i  proventi  del sovrapprezzo.
            8.   Con decreto    del    Ministro  dell'ambiente,    di
          concerto  con  il Ministro  dell'industria,  del  commercio
          e  dell'artigianato,  sono determinati: il    sovrapprezzo;
          la    percentuale dei costi  da coprirsi con l'applicazione
          del sovrapprezzo;  le capacita'   produttive delle  singole
          imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
            9.   Restano   comunque   applicabili    le  disposizioni
          nazionali   e regionali che  disciplinano  la  materia  dei
          rifiuti.
            10.  Chiunque, in  ragione della propria attivita' ed  in
          attesa del conferimento al    consorzio,  detenga  batterie
          esauste,    e' obbligato a stoccare  le batterie  stesse in
          apposito contenitore  conforme alle disposizioni vigenti in
          materia di smaltimento dei rifiuti".