Art. 4
                              Raccolta

  1.  Le  pile  e  gli  accumulatori usati di cui all'articolo 1 sono
consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o
di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata
presso  uno  dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti
il servizio pubblico.
  2.  A  cura  ed  onere  dei  produttori,  degli  importatori  e dei
distributori,  il  rivenditore  di cui al comma 1 pone a disposizione
del  pubblico  un  contenitore per il conferimento delle pile e degli
accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve
essere  idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e
la  sua  apertura  deve  essere  possibile  solo  a cura del soggetto
incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della
documentazione  idonea  a  dimostrare  le  modalita' di raccolta e di
svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
  3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata,
il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati le
associazioni   di   categoria  dei  rivenditori,  i  produttori,  gli
importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio pubblico di
gestione  dei rifiuti possono stipulare appositi accordi di programma
che  disciplinano,  in  particolare,  la tenuta dei contenitori delle
pile  e  degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il
loro ritiro periodico.
  4.  L'indicazione  dell'accordo di programma previsto al comma 3 e'
inserita  nell'avviso di cui all'articolo 7 apposto negli esercizi di
vendita situati nel comprensorio interessato dall' accordo.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.