Art. 4 Raccolta 1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. 2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalita' di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio. 3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico. 4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 e' inserita nell'avviso di cui all'articolo 7 apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessato dall' accordo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.