Art. 5
                              Marcatura

  1. Le pile e gli accumulatori per essere immessi sul mercato devono
essere  muniti  di  marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed
indelebile, recante:
    a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta
differenziata,  indicati  all'allegato  I.  Il  simbolo deve occupare
almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila
o  dell'accumulatore,  con una dimensione massima di 5 cm X 5 cm. Per
elementi  cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della
meta'  della  superficie  della  pila  o  dell'accumulatore,  con una
dimensione  massima  di  5  cm  X 5 cm. Se le dimensioni della pila o
dell'accumulatore  sono  tali  che  la  superficie  del  simbolo  sia
inferiore a 0,5 cm X 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura della pila
o  dell'accumulatore  bensi'  la  stampa di un simbolo di 1 cm X 1 cm
sull'imballaggio;
    b)  l'indicazione  della presenza di metalli pesanti, apponendo i
simboli  chimici  Hg (mercurio), Cd (cadmio) ovvero Pb (piombo) sotto
il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un
quarto della superficie del predetto simbolo.
  2.  La  marcatura  deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo
rappresentante  in  Italia  oppure, in mancanza di tali soggetti, dal
responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.