Art. 8
                              Programmi

  1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'articolo 4
sono  tenuti  al  corretto  recupero  e  smaltimento delle pile e dei
accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.
  2.  Ai  sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del
decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi
piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:
    a)  riduzione  del  tenore  di metalli pesanti nelle pile e negli
accumulatori;
    b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori
contenenti  minori  quantita'  di sostanze pericolose o sostanze meno
inquinanti;
    c)  promozione  della  ricerca  sulla  riduzione  del  tenore  di
sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti
nelle pile e negli accumulatori nonche' sui sistemi di riciclaggio.
  3.  Nell'ambito  dei  piani  regionali  di  cui all'articolo 22 del
decreto  legislativo  n.  22  del 1997, sono previsti programmi volti
alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantita' di
pile  e di accumulatori usati nonche' allo smaltimento separato degli
stessi.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Roma, 20 novembre 1997

                                           Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                              Bersani
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                               Ronchi
                                            Il Ministro della sanita'
                                                                Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1998
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 1
 
           Note all'art. 8:
            -   Il   testo   dell'art.   18,  comma  1,  lettera  e),
          del  decreto legislativo  5  febbraio 1997,   n.   22,    e
          successive  modificazioni, recita:
            "Art.  18  (Competenze  dello  Stato). - 1. Spettano allo
          Stato:
              a)-d) (omissis);
            e)  la   definizione dei   piani   di   settore   per  la
          riduzione,   il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
          dei flussi di rifiuti".
            - Il testo del  comma  3  dell'art.    18  del  D.Lgs.  5
          febbraio  1997,  n.   22, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
            "3. Salvo  che    non  sia  diversamente  disposto    dal
          presente  decreto,  le  funzioni  di  cui  al  comma 1 sono
          esercitate ai sensi della legge 23 agosto  1988, n.    400,
          su  proposta    del   Ministro dell'ambiente,   di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, e  della sanita', sentita la   Conferenza
          permanente  per i  rapporti tra lo  Stato, le regioni  e le
          province  autonome di Trento e Bolzano".
            - Il  testo dell'art. 22  del D.Lgs. 5  febbraio 1997, n.
          22, come modificato dal D.Lgs. 8  novembre  1997,  n.  389,
          cosi' recita:
            "Art.  22  (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
          province ed i comuni,  nel rispetto dei  principi e   delle
          finalita'  di    cui  agli articoli 1, 2, 3,   4 e 5, ed in
          conformita'  ai criteri stabiliti dal presente    articolo,
          predispongono   piani   regionali  di gestione  dei rifiuti
          assicurando   adeguata   pubblicita'      e   la    massima
          partecipazione dei cittadini,  ai sensi dell'art. 25  della
          legge 7 agosto  1990, n.  241.
            2.   I   piani   regionali   di   gestione   dei  rifiuti
          promuovono  la riduzione  delle  quantita', dei  volumi   e
          della pericolosita'  dei rifiuti.
            3.  Il  piano  regionale  di gestione dei rifiuti prevede
          inoltre:
            a)  le condizioni  ed  i  criteri tecnici  in   base   ai
          quali,    nel  rispetto  delle  disposizioni    vigenti  in
          materia, gli  impianti per la gestione  dei    rifiuti,  ad
          eccezione  delle    discariche,  possono essere localizzati
          nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
            b) la tipologia  ed  il  complesso    degli  impianti  di
          smaltimento  e  di  recupero    dei  rifiuti    urbani   da
          realizzare  nella regione,  tenendo conto dell'obiettivo di
          assicurare la gestione dei rifiuti  urbani  non  pericolosi
          all'interno  degli   ambiti  territoriali  ottimali di  cui
          all'art. 23,  nonche' dell'offerta   di smaltimento   e  di
          recupero da parte del sistema industriale;
            c)  il    complesso  delle   attivita' e   dei fabbisogni
          degli impianti necessari  a  garantire  la  gestione    dei
          rifiuti   urbani  secondo  criteri  di  efficienza    e  di
          economicita',  e    l'autosufficienza  della  gestione  dei
          rifiuti    urbani non  pericolosi  all'interno  di ciascuno
          degli ambiti  territoriali    ottimali  di   cui   all'art.
          23,    nonche'    ad assicurare lo smaltimento  dei rifiuti
          speciali in  luoghi prossimi a quelli  di   produzione   al
          fine   di  favorire  la  riduzione  della movimentazione di
          rifiuti;
            d)    la   stima    dei   costi   delle   operazioni   di
          recupero  e  di smaltimento;
            e) i criteri   per  l'individuazione,  da  parte    delle
          province,  delle aree non idonee  alla localizzazione degli
          impianti  di smaltimento e recupero  dei  rifiuti,  nonche'
          per   l'individuazione   dei luoghi  o impianti adatti allo
          smaltimento dei rifiuti;
            f) le iniziative dirette a limitare   la  produzione  dei
          rifiuti  ed  a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
          recupero dei rifiuti;
            g)    le iniziative  dirette a  favorire il  recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
            h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
          raccolta, della cernita e  dello  smaltimento  dei  rifiuti
          urbani;
            h-bis)  i  tipi, le quantita' e  l'origine dei rifiuti da
          recuperare o da smaltire;
            hter)  la  determinazione,    nel  rispetto  delle  norme
          tecniche  di  cui all'art.  18,  comma 2,  lettera  a),  di
          disposizioni  speciali  per rifiuti di tipo particolare.
            4.  Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti   e'
          coordinato  con  gli  altri  piani  di competenza regionale
          previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
            5. Costituiscono parte  integrante del piano regionale  i
          piani per la  bonifica  delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere:
               a) l'ordine di priorita' degli interventi;
            b)  l'individuazione  dei  siti    da  bonificare e delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
            c)  le  modalita'  degli    interventi  di   bonifica   e
          risanamento  ambientale, che   privilegino prioritariamente
          l'impiego    di  materiali  provenienti  da  attivita'   di
          recupero di rifiuti urbani;
               d) la stima degli oneri finanziari;
            e)   le   modalita'   di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare.
            6.   L'approvazione del   piano   regionale o   il    suo
          adeguamento    e'  condizione  necessaria  per  accedere ai
          finanziamenti nazionali.
            7. La regione approva o adegua il  piano  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto; in
          attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
            8. In caso  di inutile decorso del   termine  di  cui  al
          comma     7  e  di  accertata  inattivita',    il  Ministro
          dell'ambiente diffida  gli organi regionali  competenti  ad
          adempiere   entro   un   congruo  termine  e,  in  caso  di
          protrazione    dell'inerzia,       adotta,    in        via
          sostitutiva,    i provvedimenti necessari alla elaborazione
          del piano regionale.
            9. Qualora  le autorita'  competenti non realizzino   gli
          interventi  previsti   dal  piano  regionale  nei   termini
          e  con  le  modalita' stabiliti,  e tali  omissioni possono
          arrecare un   grave pregiudizio  all'attuazione  del  piano
          medesimo,    il Ministro dell'ambiente diffida le autorita'
          inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore  a
          centottanta  giorni. Decorso  inutilmente detto termine, il
          Ministro dell'ambiente     puo'     adottare,     in    via
          sostitutiva,   tutti   i provvedimenti necessari  ed idonei
          per  l'attuazione  degli interventi contenuti nel  piano. A
          tal  fine puo' avvalersi anche  di commissari delegati.
            10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono  riguardare
          interventi finalizzati a:
               a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
            b)    provvedere  al    reimpiego,  al    recupero e   al
          riciclaggio    degli  imballaggi  conferiti   al   servizio
          pubblico;
            c)    introdurre    sistemi    di  deposito    cauzionale
          obbligatorio  sui contenitori;
            d) favorire   operazioni  di  trattamento    dei  rifiuti
          urbani  ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
            e)    favorire    la  realizzazione   e   l'utilizzo   di
          impianti  per  il recupero dei rifiuti solidi urbani.
            11. Sulla    base  di  appositi    accordi  di  programma
          stipulati   con il Ministro dell'ambiente  di concerto  con
          il      Ministro   dell'industria,   del   commercio      e
          dell'artigianato,  d'intesa con la  regione, possono essere
          autorizzati,   ai   sensi   degli  articoli  31  e  33,  la
          costruzione e l'esercizio   o     il    solo      esercizio
          all'interno      di   insediamenti industriali esistenti di
          impianti per il recupero  di rifiuti urbani non    previsti
          dal    piano   regionale qualora   ricorrano   le  seguenti
          condizioni:
            a)  siano   riciclati   e    recuperati   come    materia
          prima    rifiuti provenienti   da  raccolta  differenziata,
          sia  prodotto  compost   da rifiuti oppure  sia  utilizzato
          combustibile da rifiuti;
            b)  siano  rispettate  le  norme  tecniche  di  cui  agli
          articoli 31 e 33;
            c) siano utilizzate  le  migliori  tecnologie  di  tutela
          dell'ambiente;
            d)   sia   garantita   una  diminuzione  delle  emissioni
          inquinanti".