Art. 23. Servizio prestato all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Note all'art. 23: - La legge n. 49/1987 reca: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. - La legge n. 735/1960 reca Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.