Art. 3. Domande di ammissione ai concorsi 1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare: a) la data, il luogo di nascita e la residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) i titoli di studio posseduti; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 3. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. 5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 6. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 7. Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.
Nota art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 761/1979: Art. 46 (Aggiornamento professionale obbligatorio). - L'aggiornamento professionale e' obbligatorio per tutto il personale dell'unita' sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed e' finalizzato: al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilita' del personale e della riconversione funzionale del medesimo; al miglioramento della qualita' del servizio. L'aggiornamento e' assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalita' dello svolgimento avvalendosi della collaborazione delle universita' delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali. L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienicoorganizzativi e di medicina legale e del lavoro e' attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita' e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. L'aggiornamento del personale sanitario dipendente puo' essere effettuato anche nell'ambito delle attivita' di aggiormanento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attivita' di aggiormaneto professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente. La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.