Art. 35. Punteggio 1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti: a) 20 punti per i titoli; b) 80 punti per le prove d'esame. 2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta; b) 30 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale. 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: a) titoli di carriera: 10; b) titoli accademici e di studio: 3; c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; d) curriculum formativo e professionale: 4. 4. Titoli di carriera: a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno; 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno; 3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento; b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate: 1) come direttore, punti 1,00 per anno; 2) come collaboratore, punti 0,50 per anno. c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 5. Titoli accademici e di studio: a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00; b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50; c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; d) altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento; e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. 6. Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.