Art. 37. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della U.s.l. ed e' composta da: a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralita' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione e' operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire; b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra; c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.