Art. 38. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa; b) prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.