Art. 69. P u n t e g g i o 1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi ripartiti: a) 20 punti per i titoli; b) 80 punti per le prove di esame. 2. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta; b) 30 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale. 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: a) titoli di carriera: 10; b) titoli accademici e di studio: 3; c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; d) curriculum formativo e professionale: 4. 4. Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno; 2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno; b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso pubbliche amministrazioni: 1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno; 2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti o come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno; 3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno. 5. Titoli accademici di studio e professionali: a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna; b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purche' attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. 6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.