Art. 74. Equipollenze ed affinita' 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le dis- cipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.