Art. 2.
                       Commissioni di esperti
  1.  L'articolo  46  della  legge  4  novembre  1965,  n. 1213, come
modificato  dall'articolo  13  della legge 21 giugno 1975, n. 287, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  46  (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o piu'
commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi
siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.
  2.  Le  commissioni,  delle quali il numero e' definito con decreto
dell'Autorita'  di  Governo  competente in materia di spettacolo, che
provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono
cosi' composte:
  a)  un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di
presidente;
  b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
  c)  un  esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di
film di lungometraggio;
  d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
  e)   un  esperto  in  rappresentanza  dei  lavoratori  del  settore
cinematografico.
  3.  I  componenti  di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono
nominati  su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative.".
  2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' abrogato.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il testo  dell'art. 46  della legge  4 novembre  1965,
          n.      1213,  recante:     "Nuovo       ordinamento    dei
          finanziamenti   a    favore   della  cinematografia",  come
          modificato  dall'art.  13  della   legge 21 giugno 1975, n.
          287, e' cosi' formulato:
            "Art.  46 (Commissioni  di  esperti). -  Sono   istituite
          presso  il Ministero del  turismo e dello  spettacolo una o
          piu'    commissioni di esperti con il compito di  accertare
          se i lungometraggi siano forniti dei requisiti    richiesti
          ai  fini dell'ammissione   alla programmazione obbligata di
          cui all'art. 5.
            Le   commissioni, il   cui   numero    e'  fissato    dal
          Ministro per  il turismo e lo  spettacolo in relazione alle
          esigenze  del lavoro, sono composte ciascuna di:
            a)  due  rappresentanti del Ministero del turismo e dello
          spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;
            b)   un   esperto   in   rappresentanza    dei    critici
          cinematografici;
            c)  un  esperto  in  rappresentanza   dei  produttori  di
          film  di lungometraggio;
            d)    un   esperto   in   rappresentanza   degli   autori
          cinematografici;
            e)   un  esperto   in  rappresentanza   degli   esercenti
          di  sale cinematografiche;
            f)   un   esperto   in    rappresentanza  dei  lavoratori
          del  settore cinematografico;
               g) un attore cinematografico;
            h)  un  esperto   designato dall'Ente di gestione per  il
          cinema dalle associazioni  nazionali    dei   circoli    di
          cultura    cinematografica  riconosciute ai sensi dell'art.
          44.
            Alle   sedute    di    ogni    commissione  assiste    un
          funzionario    della  carriera direttiva del  Ministero del
          turismo e  dello spettacolo con qualifica non  inferiore  a
          quella di direttore di sezione.
            I    componenti   sono nominati   dal   Ministro  per  il
          turismo   e   lo spettacolo,   sentito   il parere    della
          commissione      centrale   per      la  cinematografia.  I
          rappresentanti di cui  alle    lettere  da  b)  a  g)  sono
          designati    dal    Ministero    del    lavoro    e   della
          previdenza   sociale d'intesa   con   il   Ministero    del
          turismo    e    dello    spettacolo,   su indicazione delle
          rispettive organizzazioni nazionali di categoria.
            Per ogni componente  effettivo e per il  segretario    e'
          nominato con le stesse modalita' un supplente.
            Le  riunioni sono valide con la presenza di due terzi dei
          componenti e le deliberazioni sono adottate  a  maggioranza
          dei componenti.
            I  componenti effettivi e supplenti durano  in carica tre
          anni e  non  possono  essere  confermati  per  il  triennio
          successivo".
            -  L'art.  47    della  citata legge 4 novembre 1965,  n.
          1213, e' cosi' formulato:
            "Art.  47  (Commissione   di   appello).   -   Contro   i
          provvedimenti  relativi  ai   lungometraggi, adottati dalle
          commissioni  di esperti di cui  all'articolo    precedente,
          gli    interessati  ed  il    funzionario del Ministero del
          turismo e dello  spettacolo, indicato nel  terzo comma  del
          precedente     articolo,   possono    ricorrere  entro   il
          termine perentorio di venti giorni.
            Il   termine  decorre    per    gli  interessati    dalla
          comunicazione    del  provvedimento    del    comitato   di
          esperti,  per  il  funzionario  del Ministero dall'adozione
          del provvedimento stesso.
             Sui ricorsi decide una commissione composta di:
            a)  il  Ministro  per  il  turismo   e   lo   spettacolo,
          presidente;
               b) il direttore generale dello spettacolo;
            c)    un    esperto   in   rappresentanza   dei   critici
          cinematografici;
            d)   un   esperto   in   rappresentanza   degli    autori
          cinematografici;
            e)  un  esperto  in  rappresentanza   dei  produttori  di
          film  di lungometraggio;
            f)    un  esperto   in  rappresentanza   degli  esercenti
          di  sale cinematografiche;
            g)  un  esperto  in    rappresentanza   dei    lavoratori
          del  settore cinematografico;
               h) un attore cinematografico;
            i)  un  esperto  designato  dall'Ente  di gestione per il
          cinema o dalle associazioni  nazionali   dei   circoli   di
          cultura    cinematografica  riconosciuti ai sensi dell'art.
          44.
            Un   funzionario  della    Direzione    generale    dello
          spettacolo,  appartenente  alla    carriera direttiva   con
          qualifica non  inferiore a direttore di divisione, esercita
          le  funzioni di segretario. I membri di  cui  alle  lettere
          c),  d),  e),  f), g), h) sono nominati dal Ministro per il
          turismo  e lo spettacolo, sentita la  Commissione  centrale
          per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal
          Ministero del lavoro  e della  previdenza  sociale d'intesa
          con  il Ministero  del turismo  e   dello  spettacolo,   su
          indicazione   delle  rispettive organizzazioni nazionali di
          categoria.
            In  caso  di  assenza  o di   impedimeno del Ministro, la
          Commissione e' presieduta da un Sottosegretario di Stato  a
          cio' delegato.
            Per  ogni membro di cui alle lettere c),  d), e), f), g),
          h) ed i) e per il segretario e' nominato un supplente.
            I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i)
          durano in carica   tre  anni    e    non    possono  essere
          confermati  per il  trienmo successivo.
            Le    riunioni   sono   valide   se    e'   presente   la
          maggioranza  dei componenti.
            Le  deliberazioni  sono  adottate   a   maggioranza   dei
          presenti".