Art. 2. Commissioni di esperti 1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5. 2. Le commissioni, delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte: a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente; b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici; c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio; d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici; e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico. 3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.". 2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' abrogato.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei finanziamenti a favore della cinematografia", come modificato dall'art. 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, e' cosi' formulato: "Art. 46 (Commissioni di esperti). - Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligata di cui all'art. 5. Le commissioni, il cui numero e' fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte ciascuna di: a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente; b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici; c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio; d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici; e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche; f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico; g) un attore cinematografico; h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'art. 44. Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente. Le riunioni sono valide con la presenza di due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo". - L'art. 47 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' cosi' formulato: "Art. 47 (Commissione di appello). - Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni. Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso. Sui ricorsi decide una commissione composta di: a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente; b) il direttore generale dello spettacolo; c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici; d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici; e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio; f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche; g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico; h) un attore cinematografico; i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'art. 44. Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. In caso di assenza o di impedimeno del Ministro, la Commissione e' presieduta da un Sottosegretario di Stato a cio' delegato. Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario e' nominato un supplente. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il trienmo successivo. Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti".