Art. 3.
          Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi
                        ed i film per ragazzi
  1.  L'articolo  48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato
dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  48  (Commissione  per  i lungometraggi, i cortometraggi ed i
film   per  ragazzi).  -  1.  E'  istituita  una  commissione  per  i
lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il
parere:
  a)  sul  rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di
qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
  b)  sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui
all'articolo 11;
  c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".
  2.  La  commissione, nominata con decreto dell'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo, e' cosi' composta:
  a)  due  personalita'  della  cultura  e dell'arte, una delle quali
esercita funzioni di presidente;
  b)  tre  critici  cinematografici,  designati  dalle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  c)  due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche,
designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
  3.  La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica
di  film  "prodotti  per  ragazzi",  da  due  esperti  in pedagogia e
problemi  dell'eta'  evolutiva,  designati  dal  Ministro di grazia e
giustizia.
  4.  I  componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla
realizzazione  anche  di  un  solo  film  in  concorso nel periodo di
permanenza in carica devono essere sostituiti.".
  2.  Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono
abrogati.
  3.  Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n.
1213,  e'  sostituito  dal  seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella
graduatoria  sono  assegnati  premi  in numero ed importo annualmente
stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo.".
  4.  All'ottavo  comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965,
n.  1213,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Con decreto
dell'Autorita'  di  Governo competente in materia di spettacolo, sono
definiti  i  requisiti,  le  modalita'  ed i limiti di importo per la
concessione  dei  mutui  di  cui  al  presente  comma,  in favore dei
cortometraggi a contenuto narrativo.".
 
           Note all'art. 3:
            -  L'art.  48    della  citata legge 4 novembre 1965,  n.
          1213, e' cosi' formulato:
            "Art. 48 (Commissione  per gli attestati ed i premi    di
          qualita'  ai  lungometraggi). - La  commissione che esprime
          il  parere sul rilascio degli attestati e sull'assegnazione
          dei  premi di qualita' ai film di  lungometraggio,  di  cui
          agli articoli 8 e 9 e' composta di:
            a)    due personalita'   della cultura  e dell'arte,  una
          delle    quali  esercita  le    funzioni  di    presidente,
          designato  dal Ministro  per il turismo e lo spettacolo;
            b)     tre  personalita'   della  cultura   e  dell'arte,
          designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;
            c) due critici cinematografici  designati  dal  Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza sociale, d'intesa con  il
          Ministero del turismo e lo spettacolo,    su    indicazione
          delle      organizzazioni       nazionali     di  categoria
          maggiormente  rappresentative, salvo quanto  previsto dalla
          legge 30 novembre 1973, n. 818.
            La commissione e' nominata con  decreto del Ministro  per
          il turismo e   lo   spettacolo,  sentita   la   commissione
          centrale  per   la cinematografia.
            Per    ogni    componente   effettivo  e'  nominato    un
          supplente.     I  componenti      supplenti      subentrano
          nell'incarico     solo   in   caso  di dimissioni  od altre
          cause permanenti  di impedimento   del titolare, sino    al
          termine  del  mandato  a  questo  conferito.  I  componenti
          effettivi  e   supplenti durano in  carica per  l'esame dei
          film  per i quali sia stata presentata istanza  ai    sensi
          dell'art.  8 nel corso di ciascun  esercizio finanziario  e
          non     possono  essere      confermati   per   l'esercizio
          immediatamente successivo.
            Due   funzionari   del   Ministero  del turismo  e  dello
          spettacolo,  appartenente    alla    carriera    direttiva,
          esercitano    le    funzioni    di  segretario  effettivo e
          segretario supplente.
            I componenti    effettivi  che  abbiano  partecipato    a
          qualsiasi  titolo alla   realizzazione   anche di  un  solo
          film in   concorso   nell'anno finanziario  debbono  essere
          sostituiti.    I  componenti hanno l'obbligo, nella   prima
          riunione,  di  fare al   rignardo apposita    dichiarazione
          scritta.
            Per  essere  nominati  componenti    della commissione e'
          necessario non avere   svolto  nel    triennio  precedente,
          sotto qualsiasi  forma ed  a qualsiasi   titolo,  attivita'
          cinematografica     nell'ambito      della  produzione  del
          lungometraggio.
            Con proprio regolamento,   da  emanarsi  entro  tre  mesi
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,  il
          Ministro per il turismo  e  lo  spettacolo  stabilira'    i
          criteri  di  massima   cui debbono attenersi le commissioni
          previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle  opere  ai
          fini   del   rilascio   degli   attestati  di  qualita'  ai
          film   di lungometraggio   e   della   assegnazione     dei
          premi  di  qualita'  ai cortometraggi.
            All'osservanza    del  regolamento    di   cui al   comma
          precedente  sono tenute   altresi'   le   commissioni   per
          l'assegnazione  dei  premi  di qualita' ai  lungometraggi e
          ai  cortometraggi  previsti    dall'art. 17 della legge  31
          luglio 1956,   n. 897,   qualora le  stesse    non  abbiano
          ancora    iniziato i   lavori all'atto  dell'emanazione del
          regolamento stesso".
            -  Gli  articoli  49  e  50 della citata legge 4 novembre
          1965, n. 1213, sono cosi' formulati:
            "Art. 49  (Commissione  per  i    premi  di  qualita'  ai
          cortometraggi).  -  La  commissione che   esprime il parere
          sull'assegnazione  dei premi di qualita'  ai  cortometraggi
          di cui all'art. 11 e' composta di:
            a)    due personalita'   della cultura  e dell'arte,  una
          delle    quali  esercita  le    funzioni  di    presidente,
          designate  dal Ministro  per il turismo e lo spettacolo;
            b)  tre  critici  cinematografici designati dal Ministero
          del lavoro e della previdenza   sociale, d'intesa   con  il
          Ministero  del  turismo e dello spettacolo,  su indicazione
          delle organizzazioni  nazionali di  categoria  maggiormente
          rappresentative,  salvo  quanto    previsto  dalla legge 30
          novembre 1973, n. 818;
            c) un docente universitario in materie scientifiche e  un
          docente  di  sociologia  o    di psicologia   designati dal
          Consiglio  nazionale delle ricerche.
            La commissione e' nominata con  decreto del Ministro  per
          il  turismo  e    lo      spettacolo,    e   sentita     la
          commissione  centrale   per  la cinematografia.
            Per   ogni   componente   effettivo   e'   nominato    un
          supplente,    che  subentra  nell'incarico  solo in caso di
          dimissioni o di altre cause di impedimento permanente   del
          titolare, sino  al termine del  mandato a questo conferito.
          I  componenti  effettivi  e  supplenti durano in carica per
          l'esame  del film  la  cui  domanda  di nazionalita'    sia
          stata   presentata   nel   corso     di  ciascun  esercizio
          finanziario     e  non  possono   essere   confermati   per
          l'esercizio immediatamente successivo.
            Due   funzionari   del   Ministero  del turismo  e  dello
          spettacolo,  appartenente    alla    carriera    direttiva,
          esercitano    le    funzioni    di  segretario  effettivo e
          segretario supplente.
            I componenti    effettivi  che  abbiano  partecipato    a
          qualsiasi  titolo alla   realizzazione   anche di  un  solo
          film in   concorso   nell'anno finanziario  debbono  essere
          sostituiti.    I  componenti hanno l'obbligo, nella   prima
          riunione,  di  fare al   riguardo apposita    dichiarazione
          scritta.
            Per  essere  nominati  componenti    della commissione e'
          necessario non aver   svolto nel    triennio    precedente,
          sotto    qualsiasi    forma  ed    a  qualsiasi     titolo,
          attivita'   cinematografica  nell'ambito   della produzione
          del cortometraggio".
            "Art.   50 (Comitato   per   i   film prodotti   per    i
          ragazzi).  -    Il  comitato  che  esprime  il parere sulla
          qualifica di film ''prodotti per i  ragazzi''  e'  composto
          di:
            a)    un    esperto  di  problemi  dell'eta'   evolutiva,
          presidente, designato dal Ministro  per  il  turismo  e  lo
          spettacolo;
            b)  un    docente universitario   di pedagogia, designato
          dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
            c)  un    docente universiario   di psicologia, designato
          dal Ministro per la pubblica istruzione;
            d)   un   esperto   di   problemi dell'eta'    evolutiva,
          designato  dal Ministro di grazia e giustizia;
            e)    un   esperto   in   rappresentanza   degli   autori
          cinematografici;
            f)  un  esperto   in   rappresentanza   dei   giornalisti
          cinematografici;
            g)  un  insegnante di scuola   media inferiore, designato
          dal Ministro per la pubblica istruzione.
            Per   ogni   componente   effettivo   e'   nominato    un
          supplente.    Due funzionari    della  carriera   direttiva
          esercitano  le    funzioni, rispettivamente, di  segretario
          effettivo e supplente.
            Le   deliberazioni   sono   adottate  a  maggioranza  dei
          componenti.
            Il comitato e'  nominato con decreto del Ministro per  il
          turismo e  lo    spettacolo  sentito    il  parere    della
          commissone    centrale per   la cinematografia. I membri di
          cui alle  lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del
          lavoro  e    della  previdenza  sociale,  d'intesa  con  il
          Ministero    del    turismo    e    dello   spettacolo   su
          indicazione  delle organizzazioni nazionali  di  categoria.
          I  componenti durano in carica per l'esame dei  film la cui
          prima proiezione  in pubblico, accertata  dalla  SIAE,  sia
          avvenuta  nel  corso  di  ciascun  esercizio  finanziario e
          possono essere confermati per l'esercizio successivo".
            - L'art.  11, comma terzo, della  citata legge 4 novembre
          1965, n.  1213, e' cosi' formulato:
            "Art. 11 (Premi di qualita' ai cortometraggi).
             (Omissis).
            Ai  cortometraggi  inclusi   nella    graduatoria    sono
          assegnati  i seguenti premi:
               a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
               b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
               c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno".
            -  L'art.  28,    comma  ottavo,  della  citata  legge  4
          novembre 1965, n.  1213, e' cosi' formulato:
            "Art. 28 (Fondo particolare).
             (Omissis).
            Per progetti di opere  filmiche riconosciute di interesse
          culturale nazionale    ed  aventi    rilevanti    finalita'
          culturali   ed      artistiche,   presentati     da  autori
          cinematografici  italiani e   da realizzare   da  parte  di
          imprese cooperative italiane ovvero  con formule produttive
          che  prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in
          misura non inferiore  al  30  per   cento dei    rispettivi
          compensi    di    registi, soggettisti   e   sceneggiatori,
          attori   e  tecnici  qualificati,  e' concesso un  mutuo  a
          tasso  agevolato,  assistito  dal  fondo  di  garanzia,  in
          misura pari   al  90    per  cento    dell'importo  massimo
          ammissibile,  dedotte le  partecipazioni. L'importo massimo
          valutabile  ai fini del mutuo  e'    fissato,   ogni    tre
          anni,   con  decreto  dell'Autorita' competente in  materia
          di  spettacolo, su proposta  della commissione centrale per
          la cinematografia".