Art. 4. Commissione apertura sale cinematografiche 1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta: a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente; b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche; c) un rappresentante dei noleggiatori di film; d) un rappresentante dei produttori di film. 2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.". 2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresi' competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 3. All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1."; c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attivita'". 4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, e' abrogato.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 52 della legge citata 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, e' cosi formulato: "Art. 52 (Commissione apertura sale). - Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di: a) il direttore generale dello spettacolo, presidente; b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio; d) un rappresentante dei produttori di film; e) un rappresentante dei noleggiatori di film; f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema; g) un rappresentante degli autori cinematografici; h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia. I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione e' presieduta dal funzionario di cui alla lettera b). La commissione e' nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) ad h) e' nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente. Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti". - L'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' cosi' formulato: "Art. 141. - Per l'applicazione dell'art. 80 della legge e' istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede. Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonche' il podesta' del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Puo' essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo e' sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica e' sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizazioni sindacali. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti". - L'art. 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' cosi' formulato: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4". 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". - L'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, recante: "Disposizioni sui circhi equestri e lo spettacolo viaggiante" e' cosi' formulato: "Art. 4. - E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnicocostruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco". - L'art. 31 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' cosi' formulato: "Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche' della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana". - L'art. 17, comma 3, della legge 29 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' cosi formulato: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il regio D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, concerne: "Norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale, e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale".