Art. 4.
             Commissione apertura sale cinematografiche
  1.  L'articolo  52  della  legge  4  novembre  1965,  n. 1213, come
modificato  dalla  legge  1  giugno  1975,  n. 287, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.   52  (Commissione  apertura  sale  cinematografiche).  -  1.
L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  31  e' rilasciata sentito il
parere   di  una  commissione,  nominata  dall'Autorita'  di  Governo
competente in materia di spettacolo, cosi' composta:
  a)  il  capo  del  Dipartimento  dello  spettacolo, o dirigente del
medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
  b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
  c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
  d) un rappresentante dei produttori di film.
  2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono
nominati  su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie
maggiormente rappresentative.".
  2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di sicurezza
e di igiene per il rilascio da parte delle autorita' competenti delle
autorizzazioni  alla  apertura  dei  locali  da  destinare a sale per
pubblici   spettacoli,   anche   cinematografici   o   teatrali,   e'
esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di
cui  all'articolo  141  del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 6
maggio   1940,  n.  635.  Ai  fini  del  rilascio  dei  provvedimenti
autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare
a  spettacoli  cinematografici  o  teatrali,  il prefetto convoca una
conferenza  di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati,
ai  sensi  dell'articolo  14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato  dall'articolo  17  della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le
commissioni  provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio
di   personale  tecnico  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  sono
altresi'   competenti   all'accertamento  degli  aspetti  tecnici  di
sicurezza  e  di  igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
  3.  All'articolo  31  della  legge  4  novembre 1965, n. 1213, sono
apportate le seguenti modifiche:
  a)  al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente in materia di
spettacolo"  sono  inserite  le  seguenti: ", nei soli casi in cui il
numero   complessivo   dei   posti   sia   o   divenga   superiore  a
milletrecento.";  e  sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il
numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
  b)  il  comma  2  e'  sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento
adottato   dall'Autorita'   di   Governo  competente  in  materia  di
spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono  definiti  i  criteri  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";
  c)  al  comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attivita'" sono
sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attivita'".
  4.  Il  regio  decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito
dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, e' abrogato.
 
           Note all'art. 4:
            - Il  testo dell'art.  52 della  legge citata  4 novembre
          1965,  n.    1213, come   modificato dalla  legge 1  giugno
          1975,  n. 287,  e' cosi formulato:
            "Art.  52     (Commissione  apertura   sale).      -   Le
          autorizzazioni    di  cui agli   articoli 31   e  32  della
          presente  legge   sono rilasciate   dal Ministro  per    il
          turismo  e    lo  spettacolo,    sentito il parere   di una
          commissione composta di:
               a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;
            b)  un  funzionario  della   carriera   direttiva   della
          Direzione generale dello  spettacolo,  con  qualifica   non
          inferiore  a  direttore  di divisione;
            c)   tre     rappresentanti  degli  esercenti  di    sale
          cinematografiche di cui uno    degli  esercenti  di    sale
          parrocchiali e uno  della categoria del piccolo esercizio;
               d) un rappresentante dei produttori di film;
               e) un rappresentante dei noleggiatori di film;
               f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
               g) un rappresentante degli autori cinematografici;
            h)  sei    tecnici  designati:    uno dal Ministero   del
          turismo    e  dello  spettacolo,    uno  dal      Ministero
          dell'interno,    uno  dal   Ministero dei lavori  pubblici,
          uno    dalle    organizzazioni      professionali     degli
          ingegneri,  uno  dalle organizzazioni   professionali degli
          architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.
            I membri  di cui alla  lettera h)   del precedente  comma
          hanno voto soltanto  per  la parte  inerente  ai  requisiti
          tecnici  delle  sale cinematografiche.
            In  caso    di  assenza  o   di impedimento del direttore
          generale dello spettacolo,  la  commissione  e'  presieduta
          dal funzionario di cui alla lettera b).
            La  commissione  e'  nominata, ogni due anni, con decreto
          del Ministro per il turismo   e lo spettacolo,  sentito  il
          parere  della commissione centrale per la cinematografia. I
          membri  di cui alle lettere c), d), e),  f)   e   g),  sono
          designati   dal  Ministro  per  il lavoro  e  la previdenza
          sociale d'intesa  con il  Ministro  per il  turismo e    lo
          spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni
          nazionali di categoria.
            Per ogni  componente effettivo di cui  alle lettere da c)
          ad h) e' nominato un supplente.
            Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del
          turismo    e    dello          spettacolo       esercitano,
          rispettivamente,  le   funzioni  di segretario effettivo  e
          supplente.
            Le    riunioni   sono   valide   se    e'   presente   la
          maggioranza  dei componenti.
            Le  deliberazioni  sono  adottate   a   maggioranza   dei
          presenti".
            -  L'art.    141 del regolamento  di esecuzione del testo
          unico delle leggi di   pubblica sicurezza,   approvato  con
          regio decreto  6 maggio 1940, n. 635, e' cosi' formulato:
            "Art.   141.  -  Per  l'applicazione dell'art.  80  della
          legge   e' istituita in   ogni  provincia  una  commissione
          permanente  di  vigilanza  nominata ogni anno dal prefetto,
          che la presiede.
            Ne fanno  parte: il questore,  il medico provinciale,  un
          ingegnere del genio civile, il comandante  provinciale  dei
          vigili  del  fuoco,  un  esperto  in    elettrotecnica,  un
          rappresentante  degli    esercenti  locali  di     pubblico
          spettacolo   ed   un   rappresentante   dell'organizzazione
          sindacale     dei      lavoratori      dello    spettacolo,
          designati         dalle   organizzazioni  sindacali  locali
          riconosciute,  nonche'  il  podesta'  del  comune  in   cui
          trovasi  o  deve  essere  edificato il   locale di pubblico
          spettacolo.  Puo'  essere  aggregato,   ove   occorra,   un
          esperto  in acustica.
            Nel  caso di impedimento di  alcuno dei membri, questo e'
          sostituito da chi ne fa le veci   o  da  altro  funzionario
          espressamente   designato,  per  i  primi  quattro  membri,
          l'esperto in elettrotecnica e' sostituito da  un  supplente
          all'uopo     designato,   e    i    rappresentanti    degli
          esercenti    locali    di   pubblico   spettacolo  e    del
          sindacato     dei  lavoratori  dello      spettacolo   sono
          sostituiti   dai      delegati  supplenti  designati  dalle
          rispettive organizazioni sindacali.
            Il  parere della  commissione e'   dato per   iscritto  e
          deve   essere   adottato   con   l'intervento  di  tutti  i
          componenti".
            - L'art.   14 della   legge 8   agosto  1990,    n.  241,
          recante:  "Nuove  norme    in  materia    di   procedimento
          amministrativo   e   di diritto   di accesso  ai  documenti
          amministrativi" e' cosi' formulato:
            "Art.   14.  -   1.  Qualora  sia  opportuno   effettuare
          un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti
          in  un  procedimento  amministrativo,     l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.    La    conferenza   stessa    puo'   essere  indetta
          anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba
          acquisire      intese,    concerti,  nullaosta    o assensi
          comunque  denominati  di altre  amministrazioni pubbliche.
            In  tal   caso,  le  determinazioni  concordate     nella
          conferenza  sostituiscono  a tutti gli effetti  i concerti,
          le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
            2-bis.  Nella  prima  riunione    della   conferenza   di
          servizi       le   amministrazioni   che   vi   partecipano
          stabiliscono il termine entro cui  e'  possibile  pervenire
          ad  una  decisione. In caso  di inutile decorso del termine
          l'amministrazione indicente procede ai sensi dei  commi  3-
          bis e 4".
            2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'  del    privato   sia
          subordinata ad  atti di consenso, comunque  denominati,  di
          competenza    di   amministrazioni   pubbliche diverse.  In
          questo  caso,  la conferenza   e'   convocata,   anche   su
          richiesta  dell'interessato,  dall'amministrazione preposta
          alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente convocata,  non abbia  partecipato
          alla  conferenza    o  vi  abbia   partecipato      tramite
          rappresentanti    privi  della    competenza  ad  esprimere
          definitivamente  la volonta', salvo che  essa non comunichi
          all'amministrazione   procedente  il    proprio    motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni  adottate, qualora  queste ultime    abbiano
          contenuto      sostanzialmente    diverso     da     quelle
          originariamente previste.
            3-bis. Nel   caso  in  cui    una  amministrazione  abbia
          espresso,  anche  nel    corso   della    conferenza,    il
          proprio  motivato   dissenso, l'amministrazione  procedente
          puo'    assumere    la    determinazione    di  conclusione
          positiva    del    procedimento  dandone  comunicazione  al
          Presidente     del   Consiglio     dei   Ministri,      ove
          l'amministrazione  procedente   o quella   dissenziente sia
          una  amministrazione     statale;  negli  altri   casi   la
          comunicazione  e'  data  al presidente della regione ed  ai
          sindaci.   Il   Presidente del   Consiglio   dei  Ministri,
          previa  delibera del   Consiglio medesimo, o  il presidente
          della regione   o  i  sindaci,    previa    delibera    del
          consiglio  regionale  dei  consigli comunali, entro  trenta
          giorni    dalla  ricezione    della  comunicazione, possono
          disporre     la    sospensione    della      determinazione
          inviata;   trascorso   tale   termine,   in     assenza  di
          sospensione, la determinazione e' esecutiva.
            4. Qualora  il motivato dissenso alla    conclusione  del
          procedimento  sia espresso da una  amministrazione preposta
          alla tutela  ambientale,  paesaggisticoterritoriale,    del
          patrimonio  storicoartistico   o   alla tutela della salute
          dei      cittadini,   l'amministrazione   procedente   puo'
          richiedere,  purche'    non  vi  sia   stata una precedente
          valutazione di impatto ambientale  negativa in   base  alle
          norme    tecniche  di    cui al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  27 dicembre 1988, pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale n.   4 del    5  gennaio    1989,  una
          determinazione    di  conclusione   del   procedimento   al
          Presidente    del  Consiglio    dei    Ministri,     previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri.
            4-bis.  La  conferenza di  servizi puo'  essere convocata
          anche per l'esame  contestuale  di  interessi coinvolti  in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi attivita' o risultati.  In tal caso, la conferenza
          e'   indetta  dalla  amministrazione  o,  previa  informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico     prevalente      ovvero    dall'amministrazione
          competente         a   concludere  il     procedimento  che
          cronologicamente  deve    precedere  gli  altri   connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
            -  L'art.   4  della  legge   18  marzo  1968,  n.   337,
          recante:    "Disposizioni    sui  circhi    equestri   e lo
          spettacolo viaggiante"  e' cosi' formulato:
            "Art. 4.   - E' istituito    presso  il    Ministero  del
          turismo    e  dello  spettacolo un elenco delle   attivita'
          spettacolari, dei trattenimenti e     delle     attrazioni,
          con      l'indicazione         delle         particolarita'
          tecnicocostruttive,   delle    caratteristiche   funzionali
          e   della denominazione.
            Dall'elenco  di cui al precedente  comma sono esclusi gli
          apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
            Entro   sei   mesi   dall'entrata   in    vigore    della
          presente    legge, l'elenco   e' redatto  ed approvato  con
          decreto  del Ministro  per il turismo e  lo  spettacolo  di
          concerto  con il Ministro per l'interno, su conforme parere
          della commissione di cui all'articolo precedente.
            Il   Ministero  del    turismo    e    dello   spettacolo
          provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco".
            -  L'art.  31    della  citata legge 4 novembre 1965,  n.
          1213, e' cosi' formulato:
            "Art. 31 (Apertura  di  sale    cinematografiche).  -  La
          costruzione,   la  trasformazione    e  l'adattamento    di
          immobili  da destinare   a sale   e  arene  per  spettacoli
          cinematografici,  nonche'  l'ampliamento  di  sale  o arene
          cinematografiche  gia'  in   attivita',  sono   subordinati
          ad  autorizzazione  dell'Autorita' competente in materia di
          spettacolo.  E'  necessaria  l'autorizzazione    anche  per
          adibire  un teatro a  sala per proiezioni cinematografiche.
            L'Autorita'  di  cui al  comma  1  determina con  proprio
          decreto,   sentita   la   commissione  centrale  per     la
          cinematografia,    i    criteri    per    la    concessione
          dell'autorizzazione.
            Il  decreto  terra'  conto del rapporto tra popolazione e
          numero delle sale operanti nel territorio  comunale,  della
          loro  ubicazione  anche in rapporto   alle   sale  operanti
          nei  comuni  limitrofi,  del   livello qualitativo    degli
          impianti   e  delle  attrezzature,  nonche'  della esigenza
          di  assicurare  la   priorita'  ai  trasferimenti  di  sale
          esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
            L'autorizzazione   per   l'attivita'      di    esercizio
          cinematografico   costituisce  titolo     per  il  rilascio
          dell'autorizzazione    alla  vendita  di    beni  e    alla
          prestazione    di    servizi,  stabiliti   con decreto   da
          emanare, entro tre mesi dalla data   di entrata  in  vigore
          del presente articolo,    dal   Ministro    dell'industria,
          del       commercio    e dell'artigianato, di  concerto con
          l'Autorita' competente  in materia di spettacolo,    ed  e'
          comprensiva  dell'autorizzazione   ad effettuare spettacoli
          di arte varia su pedana".
            - L'art. 17, comma 3, della   legge 29  agosto  1988,  n.
          400,  recante:    "Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          cosi formulato:
            "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.
            Tali  regolamenti,  per materie  di  competenza  di  piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali,  ferma  restando  la     necessita'   di
          apposita  autorizzazione    da  parte    della  legge.    I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
            -  Il  regio D.L. 10 settembre  1936, n. 1946, convertito
          dalla legge 18  gennaio  1937,  n.  193, concerne:   "Norme
          per     disciplinare    la  costruzione    dei      teatri,
          l'adattamento   di   immobili    a   sale    di  spettacolo
          teatrale,  e   la  concessione di  licenze per  l'esercizio
          teatrale".