Art. 5.
                         Revisione dei film
  1.  Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n.
161,  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'organizzazione del lavoro e'
demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione
e'  composta  da  un docente di diritto, in servizio o in quiescenza,
che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da
un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della
comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di
cultura  cinematografica  scelti  tra critici, studiosi ed autori, da
due   rappresentanti   dei   genitori  designati  dalle  associazioni
maggiormente  rappresentative,  da due rappresentanti designati dalle
categorie  di  settore  maggiormente rappresentative, nonche', per il
solo  esame  delle  produzioni  che  utilizzano in qualunque modo gli
animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione
degli animali maggiormente rappresentative.".
  2.  Nel  primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n.
161,  le  parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello
spettacolo"  sono  sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno
dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo".
  3.  Al  comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 1995, n.
203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i fini di cui ai
commi  4  e  5  del  presente articolo, la composizione delle sezioni
della  commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962,
n.  161,  e'  integrata  da ulteriori due rappresentanti dei genitori
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.".
  4.   Al   fine  di  consentire  il  piu'  efficiente  lavoro  della
commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento
dello  spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica
alle proiezioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985,
n. 163.
 
           Note all'art. 5:
            -  L'art.    2, secondo   comma, della   legge 21  aprile
          1962,  n. 161, recante:   "Revisione   dei   film   e   dei
          lavori  teatrali"  e'  cosi' formulato:
            "Art. 2 (Composizione della commissione di primo grado).
             (Omissis).
            Il  riparto  del   lavoro fra le sezioni e' demandato  al
          Ministro per il   turismo e   lo    spettacolo.    Ciascuna
          sezione    e'    composta  da    un docente di diritto   in
          servizio o in quiescenza, che  la presiede, da un   docente
          di    psicologia   dell'eta' evolutiva  in  servizio  o  in
          quiescenza, da un  docente  di  pedagogia  con  particolare
          competenza  nei  problemi  della  comunicazione sociale, in
          servizio  o  in  quiescenza,  da  due  esperti  di  cultura
          cinematografica  scelti tra critici, studiosi e autori,  da
          quattro  rappresentanti  dei   genitori   designati   dalle
          associazioni    piu'    rappresentative,   nonche' da   due
          rappresentanti delle categorie di settore; per  ogni membro
          effettivo e' nominato un supplente.  Ove   le  associazioni
          di    categoria    non provvedano   alle designazioni entro
          dieci   giorni dalla richiesta, il  Ministro per il turismo
          e  lo  spettacolo  sceglie    direttamente  i  membri   non
          designati,  sentita    la    commissione   consultiva   per
          l'esame  dei  problemi  di carattere generale  interessanti
          la  cinematografia,  prevista  dall'art.   2 della legge 29
          dicembre 1949,  n. 958, modificato dall'art. 1 della  legge
          31 luglio 1956, n. 897".
            -  L'art.  3,  primo  comma, della citata legge 21 aprile
          1962, n. 161, e' cosi' formulato:
            "Art. 3   (Composizione della   commissione di    secondo
          grado).   - La commissione di secondo  grado e' composta di
          due   sezioni  unite  della  commissione  di  primo  grado,
          diverse  da    quella  che  ha  emesso  il  primo  parere e
          designate di volta in volta dal Ministro per il  turismo  e
          lo spettacolo".
            -  L'art. 3,  comma 6,  del  D.L. 29  marzo 1995,  n. 97,
          recante:   "Riordino delle funzioni in materia  di turismo,
          spettacolo e sport", convertito dalla legge 30 maggio 1995,
          n. 203, e' cosi formulato:
            "Art. 3 (Riordino degli organi  consultivi e  degli  enti
          del settore dello spettacolo e del turismo).
             (Omissis).
            6.  Il regolamento  di  attuazione dei  commi 4  e  5 del
          presente   articolo,    nonche'    di    adeguamento    del
          regolamento  approvato   con decreto del  Presidente  della
          Repubblica  11 novembre 1963, n. 2029, e' emanato entro sei
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione    del      presente    decreto,   sentito   il
          garante  per  la radiodiffusione  e  l'editoria     nonche'
          le   competenti  commissioni parlamentari che esprimono  il
          loro parere entro  trenta giorni dalla  trasmissione  dello
          schema di regolamento".
            -  Per    il titolo della  legge 21 aprile  1962, n. 161,
          vedasi nota all'art. 5.
            - L'art.  5 della  citata legge  30 aprile 1985,  n. 163,
          e' cosi' formulato:
            "Art.   5  (Osservatorio   dello  spettacolo).    -    E'
          istituito,    nell'ambito       dell'ufficio   studi      e
          programmazione   del  Ministero    del  turismo    e  dello
          spettacolo, l'osservatorio  dello spettacolo  con i compiti
          di:
            a)  raccogliere    ed  aggiornare    tutti  i dati   e le
          notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle  sue
          diverse forme, in Italia e all'estero;
            b)  acquisire   tutti gli   elementi di  conoscenza sulla
          spesa annua complessiva  in  Italia,  ivi  compresa  quella
          delle   regioni   e  degli  enti  locali,    e  all'estero,
          destinata  al    sostegno  e    alla  incentivazione  dello
          spettacolo;
            c)    elaborare   documenti di   raccolta  e  analisi  di
          tali  dati  e notizie, che  consentano di   individuare  le
          linee  di  tendenza dello spettacolo  nel suo  complesso  e
          dei singoli   settori   di esso   sui mercati  nazionali  e
          internazionali.
            A questi fini, per esigenze  particolari, il Ministro del
          turismo  e  dello    spettacolo   puo'    avvalersi,    con
          appositi   incarichi     e  convenzioni,  che  non  possono
          superare    il numero complessivo di dieci in ciascun anno,
          della collaborazione  di  esperti  e  di  enti  pubblici  e
          privati.
            Le  spese    per  la  dotazione di   mezzi e di strumenti
          necessari allo svolgimento dei   compiti  dell'osservatorio
          dello    spettacolo, nonche' per le  collaborazioni di  cui
          al comma   precedente,  fanno    carico  al  Fondo  di  cui
          all'art. 1 della presente legge".