Art. 5. Revisione dei film 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito dal seguente: "L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.". 2. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo". 3. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.". 4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Note all'art. 5: - L'art. 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante: "Revisione dei film e dei lavori teatrali" e' cosi' formulato: "Art. 2 (Composizione della commissione di primo grado). (Omissis). Il riparto del lavoro fra le sezioni e' demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni piu' rappresentative, nonche' da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897". - L'art. 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1962, n. 161, e' cosi' formulato: "Art. 3 (Composizione della commissione di secondo grado). - La commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo". - L'art. 3, comma 6, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, recante: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' cosi formulato: "Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo). (Omissis). 6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonche' di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonche' le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento". - Per il titolo della legge 21 aprile 1962, n. 161, vedasi nota all'art. 5. - L'art. 5 della citata legge 30 aprile 1985, n. 163, e' cosi' formulato: "Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di: a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali. A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge".