Art. 6.
         Qualificazione professionale delle imprese liriche
  1.  L'articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  43.  -  1.  I  provvedimenti  di  ammissione e cancellazione
dall'elenco  di  cui  all'articolo  42  sono  adottati  dal  capo del
Dipartimento  dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per
la musica.".
 
           Nota all'art. 6:
            -  L'art.    43  della   legge 14   agosto 1967,   n. 800
          recante: "Nuovo ordinamento degli   enti lirici  e    delle
          attivita' musicali"  e' cosi' formulato:
            "Art.      43       (Commissione     di    qualificazione
          professionale   delle imprese).  -    L'ammissione  e    la
          cancellazione  dall'elenco di  cui al precedente   articolo
          sono      deliberate      da      una    commissione     di
          qualificazione   professionale   istituita     presso    il
          Ministero    del turismo e dello spettacolo. La commissiore
          e' composta da:
            a)  un  magistrato  di  Cassazione,   con   funzioni   di
          presidente,   designato   dal   Consiglio  superiore  della
          magistratura;
            b)   un funzionario   del Ministero    dell'interno,  con
          qualifica non inferiore a viceprefetto;
            c)    un funzionario  del  Ministero del  lavoro  e della
          previdenza  sociale,  con  qualifica   non   inferiore   ad
          ispettore generale;
            d)  un  funzionario  del  Ministero  del  turismo e dello
          spettacolo,  con  qualifica  non  inferiore  ad   ispettore
          generale;
            e) due rappresentanti del movimento cooperativo;
            f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
            g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
            h)  un  esponente  della  cultura    musicale, scelto dal
          Ministro per il turismo e per lo spettacolo;
            i) due rappresentanti dei musicisti.
            Le   funzioni   di   segretario   sono svolte    da    un
          funzionario   del Ministero del turismo e dello  spettacolo
          con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
            La commissione e' nominata con  decreto del Ministro  per
          il turismo e per lo spettacolo.
            I    componenti di   cui   alle   lettere b)  e  c)  sono
          designati  dal Ministero dell'interno e dal Ministero   del
          lavoro e della previdenza sociale.
            I componenti  di cui alla  lettera e) sono designati  dal
          Ministero  del  lavoro   e  della   previdenza  sociale  su
          indicazione  delle associazioni del movimento   cooperativo
          maggiormente  rappresentative,  tra quelle  riconosciute ai
          sensi del  decreto legislativo  del Capo provvisorio  dello
          Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
            I  componenti    di cui alle lettere   f), g) ed i)  sono
          designati dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   sentito  il  Ministero  del  turismo  e    dello
          spettacolo, su una terna    di  nominativi  proposta  dalle
          rispettive      organizzazioni  sindacali  di     categoria
          maggiormente rappresentative.
            I componenti indicati  alle lettere e), f), g), h)  ed i)
          durano in carica due anni.
            Le deliberazioni sono  rese esecutive con  decreto    del
          Ministro per il turismo e per lo spettacolo".