Art. 7. Norme generali di funzionamento 1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza. 2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. 3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Tutti i comitati e le commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo si avvalgono di un segretario, individuato dal capo del Dipartimento tra il personale dipendente, con qualifica non inferiore alla settima. 5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo.
Note all'art. 7: - Gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" sono cosi' formulati: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi, le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali". - L'art. 1, comma 59, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, recante: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni" e' cosi' formulato: "Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata). (Omissis). 59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare".