Art. 7.
                   Norme generali di funzionamento
  1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge
restano  in  carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella
nuova  composizione,  per due anni e possono essere confermati per un
ulteriore  biennio.  Trascorsi  due anni dalla cessazione dell'ultimo
incarico,  i  componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso
di  nomina  disposta  prima della scadenza dell'organo, il componente
resta in carica fino a tale scadenza.
  2.  I  pareri  delle  commissioni  sono  assunti  a maggioranza dei
componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.
  3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo
o  ausili  finanziari  di qualunque tipo presso il Dipartimento dello
spettacolo  sono  perentori  ed  anche  al fine della attribuzione di
acconti  sui  medesimi  si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
  4.   Tutti   i   comitati  e  le  commissioni  operanti  presso  il
Dipartimento   dello   spettacolo  si  avvalgono  di  un  segretario,
individuato  dal  capo  del Dipartimento tra il personale dipendente,
con qualifica non inferiore alla settima.
  5.  Al  fine  di  consentire  il pieno aggiornamento nei settori di
competenza  del  Dipartimento  dello  spettacolo,  i componenti delle
commissioni,  di  cui  all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1996,  n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti
del  Dipartimento  dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli
tenuti   presso   soggetti  richiedenti  contributi  al  Dipartimento
medesimo.
 
           Note all'art. 7:
            -  Gli  articoli   2 e 3 della  legge 4 gennaio 1968,  n.
          15, recante:  "Norme sulla  documentazione amministrativa e
          sulla  legalizzazione e autenticazione di firme" sono cosi'
          formulati:
            "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).  -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la    residenza,  la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici,  lo  stato
          di  celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di famiglia,
          l'esistenza in vita, la  nascita del figlio, il decesso del
          coniuge,   dell'ascendente o   discendente, la    posizione
          agli    effetti  degli  obblighi militari e l'iscrizione in
          albi o elenchi tenuti dalla p.a.   sono   comprovati    con
          dichiarazioni,     anche     contestuali     alla  istanza,
          sottoscritte dall'interessato  e  prodotte in  sostituzione
          delle normali certificazioni.
            La  sottoscrizione    delle  dichiarazioni  deve   essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
            "Art.        3       (Dichiarazioni       temporaneamente
          sostitutive).   -   I regolamenti delle  amministrazioni di
          cui all'art.   1, comma   2, del  decreto  legislativo    3
          febbraio  1993,    n.  29,  stabiliscono   per quali fatti,
          stati     e     qualita'   personali,     oltre      quelli
          indicati  nell'articolo    2,   e'   ammessa,    in   luogo
          della    prescritta documentazione,    una    dichiarazione
          sostitutiva    sottoscritta dall'interessato.    In    tali
          casi      la       documentazione     sara' successivamente
          esibita        dall'interessato,        a         richiesta
          dell'amministrazione,      prima  che     sia  emesso    il
          provvedimento  a lui favorevole.
            Qualora l'interessato non produca  la documentazione  nel
          termine  di quindici    giorni,   o    nel    piu'    ampio
          termine    concesso dall'amministrazione, il  provvedimento
          non e' emesso.
            I  regolamenti  di    cui  al  primo  comma  stabiliscono
          altresi' i casi, le modalita' ed eventualmente  il  termine
          per   la   regolarizzazione   o   la   rettifica      della
          documentazione   irregolare     o   non    conforme    alla
          dichiarazione,    nonche',      ove   occorre,     per   la
          rettifica  della dichiarazione    la  cui     irregolarita'
          attenga   ad  elementi   non essenziali".
            -  L'art.    1, comma 59, del   D.L. 23 ottobre 1996,  n.
          545, recante:    "Disposizioni  urgenti  per    l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva  e delle telecomunicazioni"
          e' cosi' formulato:
            "Art.   1   (Disposizioni    urgenti   per    l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva  e delle telecomunicazioni,
          interventi per il riordino della RAI S.p.a.,   nel  settore
          dell'editoria   e      dello  spettacolo,  per  l'emittenza
          televisiva e  sonora  in ambito  locale   nonche' per    le
          trasmissioni televisive in forma codificata).
             (Omissis).
            59.  La  commissione  centrale  per  la    musica, di cui
          all'art.  3  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,   le
          commissioni  consultive  per  la prosa, di cui   all'art. 7
          del  regio    decreto-legge  1    aprile  1935,    n.  327,
          convertito    dalla  legge    6 giugno   1935, n.   1142, e
          all'art. 2  del decreto legislativo 20 febbraio 1948,    n.
          62,  la  commissione  centrale  per la cinematografia ed il
          comitato  per   il   credito   cinematografico,   di   cui,
          rispettivamente,  agli  articoli  3    e  27  della legge 4
          novembre 1965, n. 1213, la commissione   consultiva per  le
          attivita'  circensi  e lo   spettacolo viaggiante,   di cui
          all'art. 3  della legge  18 marzo 1968,  n.    337,   tutte
          insediate    presso   il    Dipartimento  dello spettacolo,
          sono sostituite  da   cinque commissioni    rispettivamente
          denominate     commissione  consultiva    per  la   musica,
          commissione consultiva   per    la    prosa,    commissione
          consultiva   per   il   cinema, commissione per  il credito
          cinematografico  e     commissione  consultiva  per      le
          attivita'   circensi   e   lo   spettacolo   viaggiante.  A
          tali commissioni sono attribuite,   salvo  quanto  disposto
          dal      comma  60,  le  funzioni    gia'  proprie    delle
          commissioni   sostituite,  nonche'    ogni  altra  funzione
          consultiva  che  l'Autorita' di   Governo competente per lo
          spettacolo intenda loro affidare".