Art. 8.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  La  giuria  per  la selezione delle sceneggiature, istituita ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,
e'  soppressa  a  decorrere  dal  1  gennaio  1999  e da tale data le
relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per
il cinema.
  2.  Nel nono comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.
1213,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "Il comitato per il
credito   cinematografico"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "La
commissione consultiva per il cinema".
  3.  Alla  costituzione  dei  comitati  e  delle  commissioni  nella
composizione   prevista  dal  presente  decreto,  si  provvede  entro
quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del medesimo,
mediante  decreto  dell'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo,  la  quale, per la prima costituzione, puo' individuare i
componenti tra quelli gia' in carica o designati per gli organismi in
precedenza  operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione,
operano  i  comitati e le commissioni nella composizione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Sono  soppressi  le commissioni ed i comitati non espressamente
disciplinati  dal  presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti
ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  da 59 a 70, del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650.
  5.  Sono  abrogati  gli articoli 11 e 12, nonche' il riferimento ai
medesimi nel comma 1 dell'articolo 15, della legge 21 aprile 1962, n.
161,  l'articolo  32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' il
comma  7  dell'articolo  3  del  decreto-legge  29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
  6.   Resta   ferma   l'adozione  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1998
                              SCALFARO

                              Prodi, Presidente del Con-
                              siglio dei Ministri
                              Veltroni,  Ministro per  i
                              beni  culturali  e ambientali
                              e per  lo spettacolo e lo
                              sport
                              Napolitano, Ministro del-
                              l'interno
                              Bassanini, Ministro per la
                              funzione pubblica e gli
                              affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 8:
            -  L'art.    8, comma   4, del  D.L. 14 gennaio  1994, n.
          26, recante:  "Interventi urgenti  a favore del    cinema",
          convertito   dalla    legge  1  marzo  1994,  n.  153,  che
          sostituisce il terzo  comma  dell'art.  28  della  legge  4
          novembre 1965, n. 1213, e' cosi formulato:
            "Art. 28 (Fondo particolare).
             (Omissis).
            La    selezione   delle sceneggiature   da  ammettere  al
          premio  viene effettuata  da  una   giuria   presieduta  da
          una    personalita'    scelta  dall'Autorita' competente in
          materia  di  spettacolo  tra  quelle  facenti   parte   del
          consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'art. 3,
          secondo  comma,  lettera z),  della legge  30 aprile  1985,
          n.  163, e composta da:
            a) il direttore generale dello spettacolo;
            b)  due esperti  nominati dall'autorita'   competente  in
          materia  di spettacolo tra personalita' rappresentative del
          mondo della cultura e della produzione cinematografica;
            c)  due  autori,  un  produttore,   un   distributore   e
          un    critico  cinematografico,    nominati  dall'Autorita'
          competente    in  materia    di  spettacolo,  sentita    la
          commissione    centrale per  la cinematografia, sulla  base
          di  terne  proposte  dalle   rispettive   associazioni   di
          categoria.
            Non  possono  far  parte  della  giuria  i componenti del
          comitato per il  credito  cinematografico,    salvo  quanto
          disposto dalla  lettera a) del comma precedente".
            - L'art.  28, nono comma,  della citata  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, e' cosi formulato:
            "Art. 28 (Fondo particolare).
             (Omissis).
            Il  Comitato  per  il  credito  cinematografico seleziona
          entro il primo semestre  di ogni  anno non  piu'  di  venti
          e  non    meno  di   quindici progetti con priorita' per le
          opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli
          che  prevedano  l'utilizzazione  delle  sceneggiature  alle
          quali  sia   stato   assegnato   un premio   ai   sensi del
          presente articolo   e   per    progetti    presentati    da
          neodiplomati      del      centro   sperimentale   per   la
          cinematografia. Nella selezione dei progetti sono  valutati
          le  precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche'
          i  relativi  titoli  professionali.  I     progetti   cosi'
          selezionati   dovranno   essere   realizzati,   a  pena  di
          decadenza, entro l'anno successivo".
            - L'art. 1,   commi da 59  a    70  del  citato  D.L.  23
          ottobre  1996,  n.    545,    convertito dalla   legge   23
          dicembre 1996,  n.  650, e'  cosi' formulato:
            "Art.   1   (Disposizioni    urgenti   per    l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva  e delle telecomunicazioni,
          interventi per il riordino della RAI S.p.a.,   nel  settore
          dell'editoria   e      dello  spettacolo,  per  l'emittenza
          televisiva e  sonora  in ambito  locale   nonche' per    le
          trasmissioni televisive in forma codificata).
             (Omissis).
            59.  La  commissione  centrale  per  la    musica, di cui
          all'art.  3  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,   le
          commissioni  consultive  per  la prosa, di cui   all'art. 7
          del  regio    decreto-legge  1    aprile  1935,    n.  327,
          convertito    dalla  legge    6 giugno   1935, n.   1142, e
          all'art. 2  del decreto legislativo 20 febbraio 1948,    n.
          62,  la  commissione  centrale  per la cinematografia ed il
          comitato  per   il   credito   cinematografico,   di   cui,
          rispettivamente,  agli  articoli  3    e  27  della legge 4
          novembre 1965, n. 1213, la commissione   consultiva per  le
          attivita'  circensi  e lo   spettacolo viaggiante,   di cui
          all'art. 3  della legge  18 marzo 1968,  n.    337,   tutte
          insediate    presso   il    Dipartimento  dello spettacolo,
          sono sostituite  da   cinque commissioni    rispettivamente
          denominate     commissione  consultiva    per  la   musica,
          commissione consultiva   per    la    prosa,    commissione
          consultiva   per   il   cinema, commissione per  il credito
          cinematografico  e     commissione  consultiva  per      le
          attivita'   circensi   e   lo   spettacolo   viaggiante.  A
          tali commissioni sono attribuite,   salvo  quanto  disposto
          dal      comma  60,  le  funzioni    gia'  proprie    delle
          commissioni   sostituite,  nonche'    ogni  altra  funzione
          consultiva  che  l'Autorita' di   Governo competente per lo
          spettacolo intenda loro affidare.
            60. E' istituita la commissione consultiva per la  danza,
          alla  quale  sono   attribuite le   funzioni  consultive in
          materia   di danza   gia'  esercitate    dalla  commissione
          centrale  per    la musica,   nonche' ogni altra   funzione
          consultiva attinente   ai   problemi    della  danza    che
          l'Autorita'    di      Governo    competente      per    lo
          spettacolo  intenda affidarle.
            61.  Le commissioni  istituite  ai sensi  dei commi    59
          e  60    sono composte   da nove  membri,  incluso il  capo
          del Dipartimento  dello spettacolo, che le   presiede.  Gli
          altri   componenti     sono  nominati  nel  numero  di  sei
          dall'Autorita' di  Governo competente per lo  spettacolo  e
          gli   altri  due,  rispettivamente,  uno   su  designazione
          della  Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato,
          le regioni  e le province autonome  di Trento e  Bolzano ed
          uno su  designazione della Conferenza   Statocitta'.   Essi
          sono   scelti   tra  esperti  altamente qualificati   nelle
          materie     di     competenza     di    ciascuna      delle
          commissioni.  Con   successivo provvedimento dell'Autorita'
          di  Governo  competente    per  lo    spettacolo    saranno
          determinate  le modalita'  di convocazione e  funzionamento
          delle    commissioni, che operano  con la nomina di  almeno
          cinque   componenti.  Il    capo  del    Dipartimento  puo'
          delegare,  di  volta  in  volta,  un dirigente del medesimo
          Dipartimento  a  presiedere   le   singole   sedute   delle
          commissioni.
            62.  I componenti delle commissioni di  cui ai commi 59 e
          60 restano in   carica  due    anni  e    possono    essere
          confermati  per un  ulteriore biennio.   Trascorsi  quattro
          anni    dalla     cessazione   dell'ultimo incarico,   essi
          possono    essere     nuovamente   nominati.   Qualora   un
          componente delle   commissioni venga   nominato  nel  corso
          del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri
          componenti.
            63.  I  componenti delle commissioni   istituite ai sensi
          dei commi 59 e 60 sono tenuti a  dichiarare,  all'atto  del
          loro  insediamento,  di  non  versare  in    situazioni  di
          incompatibilita'  con  la    carica  ricoperta,   derivanti
          dall'esercizio  attuale  e personale  di attivita'  oggetto
          delle competenze istituzionali delle commissioni.
            64.  Entro sessanta  giorni dalla  data  di entrata    in
          vigore    del  presente  decreto,  l'Autorita'  di  Governo
          competente per lo spettacolo procede   alla adozione    dei
          decreti    di nomina  dei componenti  delle commissioni, ai
          sensi del comma 61.
            65.    Con    decreto    dell'Autorita'    di     Governo
          competente    per    lo  spettacolo,  di  concerto   con il
          Ministro del  tesoro, e' determinato, nei limiti di  quanto
          stanziato per il  funzionamento delle soppresse commissioni
          di cui  al comma 59, il compenso   spettante ai  componenti
          delle    commissioni istituite  ai  sensi  dei commi  59  e
          60 per    la  partecipazione  alle  sedute  delle  medesime
          commissioni.
            66.    Le commissioni  sostituite ai  sensi del  comma 59
          restano in carica, nella  composizione esistente alla  data
          del 26   agosto 1996,  fino  all'insediamento  delle  nuove
          commissioni.
            67.  Contestualmente  alla    nomina delle commissioni di
          cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente  per  lo
          spettacolo provvede alla costituzione di un  comitato per i
          problemi    dello  spettacolo,  diviso  in  cinque  sezioni
          rispettivamente competenti per  la  musica,  la  danza,  la
          prosa,    il    cinema,   le   attivita'  circensi    e  lo
          spettacolo viaggiante.  Al  comitato   per    i    problemi
          dello  spettacolo  sono attribuite  funzioni  di consulenza
          e    di    verifica  in    ordine    alla elaborazione   ed
          attuazione   delle     politiche   di   settore     e    in
          particolare  in ordine alla predisposizione  di indirizzi e
          di criteri generali relativi    alla  destinazione    delle
          risorse  pubbliche    per  il sostegno alle attivita' dello
          spettacolo.
            68. Con  il medesimo provvedimento di   cui al  comma  67
          si   provvede   alla     determinazione  del    numero  dei
          componenti del  comitato per  i problemi  dello  spettacolo
          e,    nell'ambito  del  numero complessivo, del numero, non
          superiore comunque  a nove,   dei componenti   di  ciascuna
          sezione,  nonche'  alla determinazione   delle modalita' di
          designazione dei  componenti  da  parte  dei sindacati    e
          dalle    associazioni    di categoria, delle   modalita' di
          convocazione e di  funzionamento. Del comitato fa parte  il
          capo  del Dipartimento dello spettacolo, che puo' delegare,
          di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
          partecipare alle singole sedute delle sezioni.
            69.    Il comitato  per  i problemi  dello  spettacolo e'
          presieduto dall'Autorita' di   Governo competente   per  lo
          spettacolo.  Si applica quanto previsto dal comma 62.
            70.  Ai    costi  di   funzionamento del comitato   per i
          problemi dello spettacolo  e delle  commissioni  consultive
          istituite  ai sensi  dei commi 59  e 60,  si provvede   nei
          limiti  di    quanto stanziato   per il funzionamento delle
          soppresse commissioni di cui al comma 59".
            - Gli  articoli 11 e  12 della legge 21  aprile 1962,  n.
          161, sono cosi formulati:
            "Art.  11    (Ammissione  dei    minori agli   spettacoli
          teatrali).  - La rappresentazione in  pubblico dei   lavori
          teatrali    eccettuati  quelli eseguiti   in   rivista    o
          commedia  musicale  a    musica   ed   azione  coreografica
          prevalenti     come   unico  programma  od    accomunati  a
          proiezione    cinematografica,    non    e'  soggetta    al
          nullaosta,  salvo quanto previsto nei commi seguenti.
            Una    commissione   di  primo   grado   esprime   parere
          se   alla rappresentazione  teatrale  possono  assistere  i
          minori    degli    anni  diciotto   in     relazione   alla
          particolare    sensibilita'   dell'eta' evolutiva  ed  alle
          esigenze della sua tutela morale.
            La    commissione,    che    delibera   per sezioni,   e'
          composta  di  un magistrato della  giurisdizione  ordinaria
          che  eserciti    funzioni non inferiori   a consigliere  di
          cassazione    o  equiparate,     designato  dal   Consiglio
          superiore della magistratura,  presidente, di un professore
          di  ruolo o  libero docente di pedagogia nelle  universita'
          o istituti equiparati   o   insegnante   di     ruolo    di
          pedagogia   negli  istituti magistrali,  e  di  un  autore,
          scelto   da   terne    designate    dalle  associazioni  di
          categoria.
            Il  provvedimento di ammissione od  esclusione dei minori
          degli anni  diciotto  dalla  rappresentazione  teatrale  e'
          adottato dal Ministro per il  turismo e  lo spettacolo,  su
          conforme    parere  della    commissione prevista nel comma
          precedente.
            Le   opere   teatrali,   che     non   sono    presentate
          all'esame  della commissione  prevista  nel secondo  comma,
          si  intendono vietate  ai minori degli anni diciotto.
            La rappresentazione dei lavori teatrali  alla quale siano
          ammessi  i  minori   degli   anni diciotto   e'  consentita
          dietro  attestazione    di  conformita'       al      testo
          depositato   presso   l'Amministrazione.  Si osservano,  in
          quanto   applicabili, le   disposizioni  contenute    negli
          articoli  2,    3,  4,  e    5, secondo e terzo   comma; 6,
          secondo,  terzo e quarto comma; 7 e 8.
            E' abrogato  il secondo  comma dell'art. 74    del  testo
          unico  delle  leggi di   pubblica sicurezza, approvato  con
          regio decreto  15 giugno 1931 n. 773".
            "Art.  12 (Revisione  dei  lavori teatrali  eseguiti   in
          rivista   o commedia  musicale). -  La  rappresentazione in
          pubblico dei    lavori  teatrali,  eseguiti  in  rivista  o
          commedia   musicale   a   musica   ed  azione  coreografica
          prevalenti,    come   unico    programma  od  accomunati  a
          proiezione cinematografica, e'  soggetta  a  nullaosta  del
          Ministero del turismo e dello spettacolo.
            La    commissione indicata   nei commi   secondo e  terzo
          dell'articolo  precedente     da'     parere     contrario,
          specificandone    i    motivi,    alla  rappresentazione in
          pubblico esclusivamente  ove ravvisi   nel lavoro  teatrale
          di  cui al  primo  comma  del  presente articolo,  sia  nel
          complesso, sia in singole scene, offesa  al buon costume ai
          sensi del secondo comma dell'art. 6.
            Si   osservano, in  quanto  applicabili,  le disposizioni
          contenute negli articoli precedenti".
            - L'art. 15, comma  1, della legge 21 aprile  1962,    n.
          161, e' cosi formulato:
            "Art.  15    (Sanzioni  e  sequestro).    -  1.  Salve le
          sanzioni   previste   dal   codice       penale   per    le
          rappresentazioni    cinematografiche  abusive, chiunque non
          osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12  e  13  e'
          punito  con  l'ammenda da 5 a 50  milioni di lire. Nei casi
          di maggiore gravita' o in    casi  di  recidiva  nei  reati
          previsti    dall'art.  668 del codice penale,   l'autorita'
          giudiziaria, nel pronunciare  sentenza di condanna, dispone
          la   chiusura del locale di   pubblico  spettacolo  per  un
          periodo non inferiore a dieci giorni".
            -   L'art.  32 della  legge  4  novembre  1965,  n. 1213,
          e'  cosi' formulato:
            "Art. 32 (Spettacoli misti). - Le  sale  cinematografiche
          non  possono essere  adibite  a  spettacoli   misti,  senza
          l'autorizzazione    del  Ministro  per  il  turismo  e   lo
          spettacolo.
            Per     spettacoli  misti    si  intendono    quelli  che
          comprendono  in    un  unico    programma        proiezioni
          cinematografiche      e   rappresentazioni teatrali di arte
          varia.
            Nel caso di infrazioni alla disposizione  di cui al primo
          comma, il questore o il dirigente  dell'ufficio  distaccato
          di  pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale
          da uno a venti giorni".
            - L'art.  3, comma  7, del  D.L. 29 marzo  1995, n.   97,
          convertito  dalla  legge  30  maggio 1995, n. 203, e' cosi'
          formulato:
            "Art. 3 (Riordino degli organi  consultivi e  degli  enti
          del settore dello spettacolo e del turismo).
             (Omissis).
            7. Ai  fini di  una maggiore  tutela dei  minori e  delle
          famiglie,  anche   in  tema di  programmazione  televisiva,
          all'art. 2,  secondo comma, della  legge 21   aprile  1962,
          n. 161,  il secondo  periodo e' sostittiito  dal  seguente:
          ''Ciascuna  sezione e'  composta  da  un docente di diritto
          in  servizio  o  in  quiescenza,  che    la presiede, da un
          docente  di  psicologia  dell'eta' evolutiva  in   servizio
          o      in  quiescenza,  da  un  docente  di  pedagogia  con
          particolare competenza  nei  problemi  della  comunicazione
          sociale,  in  servizio  o  in quiescenza, da due esperti di
          cultura cinematografica  scelti  tra  critici,  studiosi  e
          autori,    da    quattro    rappresentanti   dei   genitori
          designati   dalle  associazioni    piu'    rappresentative,
          nonche' da  due  rappresentanti delle categorie di settore;
          per    ogni  membro  effettivo  e' nominato un supplente''.
          Fino all'insediamento  delle   commissioni   di cui    alla
          citata  legge   n. 161  del 1962, nella  nuova composizione
          restano in carica le commissioni gia' nominate.  Il  quarto
          comma  dell'art.  2  e il secondo comma   dell'art. 3 della
          citata legge  n. 161 del   1962 sono abrogati.  Al  secondo
          comma  dell'art. 4   della citata legge n. 161 del 1962, le
          parole: ''di voti''  sono sostituite dalle  seguenti: ''dei
          componenti''. A tutela degli animali  utilizzati in riprese
          filmate e in  applicazione    dell'art.  727  del    codice
          penale,  le   commissioni di cui alla  citata legge n.  161
          del 1962    sono  integrate,  per    il  solo  esame  delle
          produzioni  che utilizzino   in qualunque modo gli animali,
          da  un    esperto  designato  dalle  associazioni      piu'
          rappresentative  per  la protezione degli animali; per ogni
          membro effettivo e' nominato un supplente".
            - L'art.  11 della legge 15  marzo 1997, n. 59   recante:
          "Delega  al  Governo  per   il conferimento   di funzioni e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa", e' cosi formulato:
            "Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)  riordinare  gli enti  pubblici   nazionali   operanti
          in    settori  diversi   dalla assistenza   e   previdenza,
          nonche'  gli enti   privati, controllati  direttamente    o
          indirettamente dallo Stato,  che operano, anche all'estero,
          nella   promozione  e  nel  sostegno  pubblico  al  sistema
          produttivo nazionale;
            c)  riordinare  e   potenziare   i   meccanismi   e   gli
          strumenti   di monitoraggio  e  di  valutazione  dei costi,
          dei  rendimenti   e   dei risultati  dell'attivita'  svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
            2.  I    decreti  legislativi   sono   emanati     previo
          parere    della  commissione di cui  all'art. 5, da rendere
          entro   trenta giorni dalla data  di    trasmissione  degli
          stessi.  Decorso    tale  termine    i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.
            3.    Disposizioni correttive   e integrative  ai decreti
          legislativi possono essere emanate,  nel  rispetto    degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore.
            4.   Anche   al   fine   di  conformare  le  disposizioni
          del   decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.    29,  e
          successive   modificazioni,   alle   disposizioni     della
          presente  legge  recanti  principi    e  criteri  direttivi
          per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
          capo,    ulteriori disposizioni  integrative  e  correttive
          al  decreto legislativo  3   febbraio 1993,   n.   29,    e
          successive   modificazioni, possono essere emanate entro il
          31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di   adozione
          dei  decreti legislativi, si  attiene ai principi contenuti
          negli articoli  97  e 98  della  Costituzione, ai   criteri
          direttivi  di  cui all'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,
          n. 421, a  partire  dal  principio  della  separazione  tra
          compiti  e  responsabilita' di direzione politica e compiti
          e  responsabilita'  di  direzione  delle   amministrazioni,
          nonche',  ad   integrazione, sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  completare    l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro  pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e la
          conseguente    estensione  al  lavoro   pubblico      delle
          disposizioni    del   codice civile   e   delle leggi   sui
          rapporti  di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere   il
          regime   di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche,  mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui
          all'art. 2, commi    4  e  5,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29;
            b)  prevedere  per   i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla lettera a),   l'istituzione   di  un    ruolo    unico
          interministeriale  presso   la Presidenza   del   Consiglio
          dei    Ministri,  articolato   in   modo   da garantire  la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)     semplificare   e    rendere    piu'  spedite    le
          procedure    di contrattazione collettiva;    riordinare  e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni  (ARAN) cui e'    conferita
          la     rappresentanza   negoziale   delle   amministrazioni
          interessate  ai fini  della sottoscrizione   dei  contratti
          collettivi  nazionali,    anche   consentendo    forme   di
          associazione         tra   amministrazioni,      ai    fini
          dell'esercizio  del    potere  di    indirizzo  e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)  prevedere  che  i   decreti      legislativi   e   la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza    del  ruolo  sanitario di cui all'art.   15 del
          decreto  legislativo  30  dicembre     1992,  n.   502,   e
          successive  modificazioni,  e stabiliscano  altresi'    una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che    svolgano    qualificate   attivita'   professionali,
          implicanti      l'iscrizione   ad       albi,        oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione; prevedere  che  per   ciascun ambito    di
          contrattazione   collettiva  le pubbliche  amministrazioni,
          attraverso     loro      istanze         associative      o
          rappresentative,      possano  costituire  un  comitato  di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione        del   contratto   collettivo,      la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,   limitatamente    alla  certificazione   delle
          compatibilita' con gli  strumenti di programmazione e    di
          bilancio di cui all'art.  1-bis della legge 5  agosto 1978,
          n.  468,    e  successive modificazioni,   alla Corte   dei
          conti,   che puo'   richiedere  elementi  istruttori  e  di
          valutazione  ad  un nucleo di   tre esperti, designati, per
          ciascuna  certificazione  contrattuale,  con  provvedimento
          del Presidente del  Consiglio dei Ministri,    di  concerto
          con    il Ministro del tesoro;  prevedere che la  Corte dei
          conti si pronunci  entro il termine di    quindici  giorni,
          decorso   il      quale  la     certificazione  si  intende
          effettuata;   prevedere   che   la certificazione   e    il
          testo dell'accordo siano  trasmessi al comitato  di settore
          e,  nel    caso  di  amministrazioni  statali,  al Governo;
          prevedere che, decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione
          senza    rilievi,  il  presidente  del  consiglio direttivo
          dell'ARAN  abbia  mandato di  sottoscrivere  il   contratto
          collettivo  il  quale produce  effetti dalla sottoscrizione
          definitiva; prevedere  che,   in ogni   caso,   tutte    le
          procedure    necessarie    per  consentire    all'ARAN   la
          sottoscrizione   definitiva   debbano    essere  completate
          entro   il   termine  di  quaranta  giorni  dalla  data  di
          sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto  di quanto  previsto dalla  lettera
          a),    tutte le   controversie relative   ai   rapporti  di
          lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          ancorche'    concernenti      in   via   incidentale   atti
          amministrativi     presupposti,     ai      fini      della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali    anche  di    carattere  generale    atte   a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso; procedure  stragiudiziali di conciliazione   e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale   estensione   della
          giurisdizine  del     giudice   amministrativo         alle
          controversie    aventi  ad   oggetto   diritti patrimoniali
          conseguenziali,  ivi    comprese   quelle    relative    al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)    prevedere   procedure    di   consultazione   delle
          organizzazioni  sindacali   firmatarie      dei   contratti
          collettivi  dei    relativi  comparti prima   dell'adozione
          degli  atti interni  di   organizzazione   aventi  riflessi
          sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -    Dipartimento  della funzione
          pubblica di   un codice di comportamento    dei  dipendenti
          della    pubblica    amministrazione  e    le  modalita' di
          raccordo con la disciplina    contrattuale  delle  sanzioni
          disciplinari,    nonche'   l'adozione   di      codici   di
          comportamento  da  parte  delle   singole   amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole amministrazioni  di   organismi   di controllo    e
          consulenza  sull'applicazione   dei codici   e le modalita'
          di raccordo degli  organismi  stessi  con  il  Dipartimento
          della funzione pubblica.
            5.  Il  termine di cui all'art.  2, comma 48, della legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997.
            6.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al comma   4, sono abrogate  tutte    le
          disposizioni  in contrasto   con i medesimi. Sono apportate
          le  seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art.   2,
          comma    1, della   legge 23   ottobre 1992,  n. 421:  alla
          lettera  e)    le  parole:  ''ai    dirigenti  generali  ed
          equiparati''  sono  soppresse; alla lettera   i) le parole:
          ''prevedere che   nei limiti di cui alla    lettera  h)  la
          contrattazione   sia   nazionale      e  decentrata''  sono
          sostituite  dalle seguenti:  ''prevedere che la   struttura
          della  contrattazione,  le  aree  di  contrattazione  e  il
          rapporto tra i diversi livelli siano definiti  in  coerenza
          con   quelli  del  settore  privato'';  la  lettera  q)  e'
          abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi  unici
          per  profilo    professionale'' sono inserite le  seguenti:
          '', da espletarsi a livello regionale,''.
            7. Sono  abrogati gli articoli   38 e    39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
            Sono fatti salvi  i procedimenti concorsuali per i  quali
          sia stato gia' pubblicato il bando di concorso".