Art. 8. Disposizioni transitorie e finali 1. La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per il cinema. 2. Nel nono comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "Il comitato per il credito cinematografico" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione consultiva per il cinema". 3. Alla costituzione dei comitati e delle commissioni nella composizione prevista dal presente decreto, si provvede entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, mediante decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, la quale, per la prima costituzione, puo' individuare i componenti tra quelli gia' in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione, operano i comitati e le commissioni nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Sono soppressi le commissioni ed i comitati non espressamente disciplinati dal presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. 5. Sono abrogati gli articoli 11 e 12, nonche' il riferimento ai medesimi nel comma 1 dell'articolo 15, della legge 21 aprile 1962, n. 161, l'articolo 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. 6. Resta ferma l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Napolitano, Ministro del- l'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 8: - L'art. 8, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti a favore del cinema", convertito dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, che sostituisce il terzo comma dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' cosi formulato: "Art. 28 (Fondo particolare). (Omissis). La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) due esperti nominati dall'autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica; c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria. Non possono far parte della giuria i componenti del comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente". - L'art. 28, nono comma, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' cosi formulato: "Art. 28 (Fondo particolare). (Omissis). Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo". - L'art. 1, commi da 59 a 70 del citato D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' cosi' formulato: "Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata). (Omissis). 59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. 60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle. 61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Statocitta'. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento puo' delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni. 62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti. 63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. 64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61. 65. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni. 66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni. 67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo' delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni. 69. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' presieduto dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62. 70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59". - Gli articoli 11 e 12 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono cosi formulati: "Art. 11 (Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali). - La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non e' soggetta al nullaosta, salvo quanto previsto nei commi seguenti. Una commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale. La commissione, che delibera per sezioni, e' composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle universita' o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria. Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale e' adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista nel comma precedente. Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto. La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto e' consentita dietro attestazione di conformita' al testo depositato presso l'Amministrazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, e 5, secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8. E' abrogato il secondo comma dell'art. 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931 n. 773". "Art. 12 (Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale). - La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, e' soggetta a nullaosta del Ministero del turismo e dello spettacolo. La commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente da' parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'art. 6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti". - L'art. 15, comma 1, della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' cosi formulato: "Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti dall'art. 668 del codice penale, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni". - L'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' cosi' formulato: "Art. 32 (Spettacoli misti). - Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia. Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni". - L'art. 3, comma 7, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' cosi' formulato: "Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo). (Omissis). 7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'art. 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo e' sostittiito dal seguente: ''Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni piu' rappresentative, nonche' da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo e' nominato un supplente''. Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni gia' nominate. Il quarto comma dell'art. 2 e il secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'art. 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: ''di voti'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei componenti''. A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'art. 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni piu' rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo e' nominato un supplente". - L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' cosi formulato: "Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizine del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: ''ai dirigenti generali ed equiparati'' sono soppresse; alla lettera i) le parole: ''prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata'' sono sostituite dalle seguenti: ''prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato''; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi unici per profilo professionale'' sono inserite le seguenti: '', da espletarsi a livello regionale,''. 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso".