IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e foestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e dell'11 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede. 2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%. 3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - L'art. 27 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232, era il seguente: "Art. 27. - Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un'ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".