Art. 2. 1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, e' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di: a) L. 55.000 per il professionista; b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro per le politiche agricole Pinto Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 275
Nota all'art. 2: - L'art. 29 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232, era il seguente: "Art. 29. - Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di: L. 9.000 per il professionista; L. 6.000 per il collaboratore di concetto".