Art. 2.
  1. L'art.  29 del decreto ministeriale  14 maggio 1991, n.  232, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario
liquidato a  misura o a  percentuale viene corrisposto un  compenso a
vacazione  per  le  ore   impiegate  in  trasferimenti,  ricerche  ed
operazioni fuori sede in ragione di:
    a) L. 55.000 per il professionista;
    b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Roma, 3 settembre  1997
                                Il Ministro di grazia e  giustizia
                                             Flick
Il Ministro per le politiche agricole
               Pinto
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
  Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 275
 
                                Nota all'art. 2:
            -  L'art.  29  del  D.M.  14  maggio 1991, n. 232, era il
          seguente:
            "Art. 29.  - Ad integrazione   dell'onorario liquidato  a
          misura   o a percentuale  viene corrisposto  un compenso  a
          vacazione   per  le    ore  impiegate    in  trasferimenti,
          ricerche  ed operazioni  fuori sede  in ragione di:
              L. 9.000 per il professionista;
    L. 6.000 per il collaboratore di concetto".