Art. 2.
  1.  Il  termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis
del   decreto-legge   31   gennaio   1997,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1997,  n.  72, relativo alla
presenza  di  un contingente militare delle Forze armate italiane nei
territori  della  ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 29 giugno 1998,
fermo  quanto  previsto  dal  decreto-legge  1  luglio  1996, n. 346,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 428,
anche  in  materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi
all'impiego,  al  personale  del contingente si applicano le norme di
cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.