Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.