Art. 3.
  1. Per le finalita' ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite
n.  1144  del  1997,  la  permanenza  del  contingente  dell'Arma dei
carabinieri  a  BRCKO  (Bosnia-Erzegovina)  di cui al decreto-legge 5
giugno  1997,  n.  144,  convertito con modificazioni, dalla legge 25
luglio  1997, n. 239, e' prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997,
per  la  durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme
le  restanti  disposizioni  del  citato decretolegge. Contro i rischi
connessi  all'impiego,  al  personale del contingente si applicano le
norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.