Art. 3. 1. Per le finalita' ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, e' prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decretolegge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.