Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 820,3 milioni, per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.