Art. 4.
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in
lire  78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in
lire   820,3   milioni,   per   l'anno  1998,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  1998,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.