Art. 10.
                         Organo di controllo
  1.  Un  membro effettivo  ed  un  membro supplente  dell'organo  di
controllo  sono  nominati  dal  Ministro del  tesoro.  La  nomina  e'
effettuata entro trenta giorni dalla data del riconoscimento.
  2. Presidente  dell'organo di controllo  e' il membro  nominato dal
Ministro del tesoro.