Art. 11. Modifiche del sistema di indennizzo e revoca del riconoscimento 1. Ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'articolo 2, e' sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il Ministero del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della Consob, puo' revocare il riconoscimento del sistema di indennizzo al venir meno di una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 2.