Art. 11.
                 Modifiche del sistema di indennizzo
                     e revoca del riconoscimento
  1.  Ogni  modifica allo  statuto  e  al regolamento  operativo  del
sistema di indennizzo, comportante  modifica delle condizioni e degli
atti  previsti   dall'articolo  2,  e'  sottoposta   alla  preventiva
approvazione del Ministero del tesoro  sentite la Banca d'Italia e la
Consob.
  2. Il Ministero del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della
Consob, puo' revocare il riconoscimento  del sistema di indennizzo al
venir meno di una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 2.