Art. 12.
             Adeguamento del Fondo nazionale di garanzia
  1.  Il  comitato  di  gestione  del  Fondo  nazionale  di  garanzia
delibera,  ai  sensi  dell'articolo  62,  comma  2  del  decreto,  le
modifiche allo statuto necessarie  per adeguare l'organizzazione e il
funzionamento dello stesso Fondo al presente regolamento. Lo statuto,
oltre a quanto previsto dall'articolo 2, deve determinare i diritti e
gli obblighi  degli intermediari aderenti al  Fondo nonche' prevedere
un'assemblea   costituita   dagli   aderenti  medesimi,   un   organo
amministrativo ed  un organo  di controllo.  Il comitato  di gestione
delibera anche il regolamento operativo che disciplina gli interventi
del Fondo.
  2. Lo  statuto e il  regolamento operativo di  cui al comma  1 sono
approvati entro sessanta giorni dal  Ministero del tesoro, sentite la
Banca  d'Italia  e  la  Consob, con  provvedimento  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla data di
approvazione  si producono  gli  effetti  previsti dall'articolo  62,
comma 4, del  decreto e possono essere riconosciuti  altri sistemi di
indennizzo.
  3.  Il  presidente  del  comitato  di  gestione  convoca  la  prima
assemblea  degli  intermediari  aderenti  al  Fondo  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore degli atti di cui al comma 2.
  4. Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia resta in
carica  fino alla  nomina  dei nuovi  organi  statutari; il  collegio
sindacale  in  carica  viene  integrato  con  la  nomina  dei  membri
supplenti.
  5.  Alle  successive  modifiche  dello statuto  e  del  regolamento
operativo si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 novembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997
  Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 201