Art. 12. Adeguamento del Fondo nazionale di garanzia 1. Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia delibera, ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del decreto, le modifiche allo statuto necessarie per adeguare l'organizzazione e il funzionamento dello stesso Fondo al presente regolamento. Lo statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, deve determinare i diritti e gli obblighi degli intermediari aderenti al Fondo nonche' prevedere un'assemblea costituita dagli aderenti medesimi, un organo amministrativo ed un organo di controllo. Il comitato di gestione delibera anche il regolamento operativo che disciplina gli interventi del Fondo. 2. Lo statuto e il regolamento operativo di cui al comma 1 sono approvati entro sessanta giorni dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla data di approvazione si producono gli effetti previsti dall'articolo 62, comma 4, del decreto e possono essere riconosciuti altri sistemi di indennizzo. 3. Il presidente del comitato di gestione convoca la prima assemblea degli intermediari aderenti al Fondo entro sei mesi dall'entrata in vigore degli atti di cui al comma 2. 4. Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi statutari; il collegio sindacale in carica viene integrato con la nomina dei membri supplenti. 5. Alle successive modifiche dello statuto e del regolamento operativo si applica l'articolo 11 del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 1997 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 201