Art. 2. Riconoscimento dei sistemi di indennizzo 1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti giuridici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il rappresentante legale degli stessi presenta istanza al Ministero del tesoro. All'istanza deve essere allegato lo schema degli atti costitutivi nonche' un progetto di regolamento operativo. 2. I sistemi di indennizzo di cui sopra hanno sede legale nel territorio della Repubblica. 3. Con i predetti atti costitutivi si definiscono gli scopi, il numero degli intermediari aderenti ed i relativi obblighi contributivi, i criteri e le modalita' delle contribuzioni prevedendo altresi' la possibilita' di adesione a tutti gli intermediari che ne fanno richiesta. 4. Nella stessa sede devono inoltre essere disciplinati i criteri e le modalita' di intervento per il rimborso dei crediti agli investitori aventi diritto e regolati gli organi rappresentativi, amministrativi e di controllo nonche' il loro funzionamento. Sotto il profilo operativo devono essere statutariamente fissati i principi amministrativi e contabili della gestione lasciando al regolamento operativo l'articolazione particolareggiata delle procedure amministrative interne. 5. Il Ministero del tesoro, valutata la sussistenza delle condizioni prescritte, si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria, sentita la Banca d'Italia e la Consob; il Ministero del tesoro puo' richiedere chiarimenti ed elementi, anche documentali, aggiuntivi, dal ricevimento dei quali decorre un nuovo termine di sessanta giorni. 6. Gli intermediari devono pubblicizzare l'adesione al sistema di indennizzo. 7. Il rappresentante legale del sistema di indennizzo comunica al Ministero del tesoro, alla Banca d'Italia ed alla Consob gli intermediari aderenti, indicando i servizi di investimento ed i servizi accessori cui sono autorizzati. 8. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, del decreto.