Art. 2.
              Riconoscimento dei sistemi di indennizzo
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento dei  soggetti  giuridici  di  cui
all'articolo 1, comma  1, lettera a), il  rappresentante legale degli
stessi  presenta istanza  al Ministero  del tesoro.  All'istanza deve
essere allegato lo schema degli  atti costitutivi nonche' un progetto
di regolamento operativo.
  2.  I sistemi  di indennizzo  di cui  sopra hanno  sede legale  nel
territorio della Repubblica.
  3. Con  i predetti  atti costitutivi si  definiscono gli  scopi, il
numero   degli  intermediari   aderenti   ed   i  relativi   obblighi
contributivi, i criteri e le modalita' delle contribuzioni prevedendo
altresi' la possibilita' di adesione  a tutti gli intermediari che ne
fanno richiesta.
  4. Nella stessa sede devono inoltre essere disciplinati i criteri e
le  modalita'  di  intervento  per   il  rimborso  dei  crediti  agli
investitori  aventi diritto  e regolati  gli organi  rappresentativi,
amministrativi e di controllo nonche' il loro funzionamento. Sotto il
profilo operativo  devono essere  statutariamente fissati  i principi
amministrativi e  contabili della  gestione lasciando  al regolamento
operativo    l'articolazione   particolareggiata    delle   procedure
amministrative interne.
  5.  Il   Ministero  del  tesoro,  valutata   la  sussistenza  delle
condizioni  prescritte,   si  pronuncia  entro  novanta   giorni  dal
ricevimento della domanda  corredata della documentazione necessaria,
sentita la Banca  d'Italia e la Consob; il Ministero  del tesoro puo'
richiedere  chiarimenti ed  elementi, anche  documentali, aggiuntivi,
dal  ricevimento  dei quali  decorre  un  nuovo termine  di  sessanta
giorni.
  6. Gli  intermediari devono pubblicizzare l'adesione  al sistema di
indennizzo.
  7. Il rappresentante  legale del sistema di  indennizzo comunica al
Ministero  del  tesoro,  alla  Banca  d'Italia  ed  alla  Consob  gli
intermediari  aderenti,  indicando i  servizi  di  investimento ed  i
servizi accessori cui sono autorizzati.
  8.  Resta salvo  quanto  disposto dall'articolo  62,  comma 1,  del
decreto.