Art. 3.
                        Intervento del sistema
  1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti degli investitori:
  a)  nei  casi  di  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche
italiane e di societa' di intermediazione mobiliare;
  b) nei casi  di fallimento o di concordato  preventivo degli agenti
di cambio e degli intermediari finanziari;
  c) nei  casi di intervento  di sistemi  di indennizzo dei  Paesi di
origine di  banche estere e  di imprese di investimento  cui facciano
capo succursali  insediate in  Italia o, qualora  in detti  Paesi non
siano  previsti  sistemi   di  indennizzo,  nei  casi   in  cui  tali
intermediari  siano  assoggettati  a   procedure  analoghe  a  quelle
indicate alle lettere a) e b).