Art. 3. Intervento del sistema 1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti degli investitori: a) nei casi di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane e di societa' di intermediazione mobiliare; b) nei casi di fallimento o di concordato preventivo degli agenti di cambio e degli intermediari finanziari; c) nei casi di intervento di sistemi di indennizzo dei Paesi di origine di banche estere e di imprese di investimento cui facciano capo succursali insediate in Italia o, qualora in detti Paesi non siano previsti sistemi di indennizzo, nei casi in cui tali intermediari siano assoggettati a procedure analoghe a quelle indicate alle lettere a) e b).