Art. 6.
                    Modalita' e tempi di rimborso
  1.  Il  sistema  di  indennizzo indica  nel  regolamento  operativo
previsto dall'articolo 2,  comma 1, le modalita' ed  il termine entro
il   quale  gli   investitori  ammessi   allo  stato   passivo  della
liquidazione coatta  amministrativa o del fallimento  o al concordato
preventivo  dell'intermediario   devono  presentare  la   domanda  di
rimborso al sistema. Detto termine non puo' essere inferiore a cinque
mesi,  decorrente dalla  data  in cui  l'investitore  ha ricevuto  la
comunicazione  dell'ammissione definitiva  del  proprio credito  allo
"stato  passivo"  o della  sentenza  di  omologazione del  concordato
preventivo passata  in giudicato.  La scadenza  del termine  non puo'
essere  opposta all'investitore  il  quale dimostri  di essere  stato
nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.
  2.  Il rimborso  e'  disposto  entro tre  mesi  dalla scadenza  del
termine  previsto dal  comma  1.  Nel caso  in  cui, per  circostanze
eccezionali, il sistema di indennizzo  non sia in grado di rispettare
tale termine, esso puo' chiedere una proroga al Ministero del tesoro,
il  quale si  pronuncia sentite  la Banca  d'Italia e  la Consob.  La
proroga non puo' essere superiore a tre mesi.