Art. 7.
                Finanziamento e forme di assicurazione
  1. Il  sistema di indennizzo fissa  i criteri e le  modalita' della
contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari
aderenti, in modo da garantire la capacita' del sistema stesso di far
fronte agli obblighi di rimborso  nei tempi indicati dall'articolo 6,
comma 2.
  2.  Gli  obblighi  contributivi  possono  essere  differenziati  in
relazione  a criteri  generali  ed obiettivi,  non discriminatori  ed
equi.
  3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli
obblighi  contributivi  devono   essere  depositate  presso  primarie
banche, individuate in base  alle caratteristiche definite dagli atti
costitutivi di cui all'articolo 2,  comma 1. Il sistema di indennizzo
puo' effettuare  investimenti, nella  misura e nelle  forme stabilite
dall'organo di amministrazione, esclusivamente in:
  a)  titoli  di Stato  o  garantiti  dallo  Stato, emessi  da  Stati
aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti;
  b)   titoli  di   debito   negoziati   nei  mercati   regolamentati
riconosciuti ai sensi dell'articolo 51 del decreto ovvero nei mercati
regolamentati degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada;
  c)  parti  di  organismi   di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari  per  i quali  non  e'  previsto l'investimento  in  titoli
diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b).
  4. Il sistema di indennizzo puo' stipulare polizze assicurative con
imprese di assicurazione  a cio' autorizzate sia in  ragione del ramo
di  attivita' sia  in ragione  dell'entita' dei  rischi da  assumere.
Anche in  presenza di  tali polizze, il  sistema di  indennizzo resta
comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto
ai rimborsi previsti dal presente regolamento.
 
           Nota all'art. 7:
            - Il testo  dell'art. 51 del D.Lgs.  23 luglio  1996,  n.
          415, e' il seguente:
            "Art.  51.  - 1. La Consob iscrive in un'apposita sezione
          dell'elenco previsto dall'art. 48,  comma    2,  i  mercati
          regolamentati  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  16 della
          direttiva 93/22/CEE.
            2.  La Consob,   previa   stipula di   accordi    con  le
          corrispondenti autorita', puo'  riconoscere mercati  esteri
          di  strumenti finaziari, diversi da  quelli inseriti  nella
          sezione  prevista    dal  comma    1,  al fine di estendere
          l'operativita' sul territorio della Repubblica.
            3. Le societa'  di gestione che intendano  chiedere    ad
          autorita'  di  Stati extracomunitari il riconoscimento  dei
          mercati da esse gestiti, ne    danno  comunicazione    alla
          Consob,    la quale  rilascia il  proprio nulla osta previa
          stipula di  accordi con le corrispondenti autorita' estere.
            4.  La Consob accerta che le informazioni sugli strumenti
          finanziari e   sugli    emittenti,    le    modalita'    di
          formazione  dei  prezzi,  le modalita' di  liquidazione dei
          contratti,    le norme di   vigilanza sui mercati  e  sugli
          intermediari   siano    equivalenti    a    quelli    della
          normativa   vigente   in  Italia  e comunque  in  grado  di
          assicurare adeguata tutela degli investitori.
            5. Le  imprese di investimento e   le  banche  nonche'  i
          soggetti  che gestiscono   mercati comunicano  alla Consob,
          nei casi  e secondo  le modalita'  da   questa   stabilite,
          la    realizzazione    di    collegamenti  telematici con i
          mercati esteri".