Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione 1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalita' della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacita' del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall'articolo 6, comma 2. 2. Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi. 3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate presso primarie banche, individuate in base alle caratteristiche definite dagli atti costitutivi di cui all'articolo 2, comma 1. Il sistema di indennizzo puo' effettuare investimenti, nella misura e nelle forme stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente in: a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; b) titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 51 del decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada; c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non e' previsto l'investimento in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b). 4. Il sistema di indennizzo puo' stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a cio' autorizzate sia in ragione del ramo di attivita' sia in ragione dell'entita' dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 51 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "Art. 51. - 1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 48, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE. 2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati esteri di strumenti finaziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estendere l'operativita' sul territorio della Repubblica. 3. Le societa' di gestione che intendano chiedere ad autorita' di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, la quale rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere. 4. La Consob accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. 5. Le imprese di investimento e le banche nonche' i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla Consob, nei casi e secondo le modalita' da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri".