Art. 8.
                              Esclusioni
  1.  Gli   intermediari  possono  essere  esclusi   dal  sistema  di
indennizzo  in caso  di  inadempimento di  eccezionale gravita'  agli
obblighi   derivanti   dall'adesione   al   sistema   medesimo.   Gli
inadempimenti di eccezionale gravita' che danno luogo all'esclusione,
nonche'  le modalita'  di  pubblicizzazione dell'avvenuta  esclusione
sono indicati nello statuto del sistema di indennizzo.
  2.   Il   sistema    di   indennizzo   contesta   all'intermediario
l'inadempimento informandone le autorita' di vigilanza, e gli concede
un termine  di dodici mesi  per ottemperare agli  obblighi rivenienti
dall'adesione  al  sistema.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il
sistema  di  indennizzo,  previa  autorizzazione  del  Ministero  del
tesoro,   sentite   la  Banca   d'Italia   e   la  Consob,   comunica
all'intermediario   l'esclusione  disponendone   la  pubblicizzazione
secondo le modalita' di cui al comma 1.
  3. La procedura di esclusione  non puo' essere avviata o proseguita
nei confronti  di banche e  di societa' di  intermediazione mobiliare
sottoposte ad amministrazione straordinaria.
  4. In  caso di inadempimento agli  obblighi derivanti dall'adesione
al  sistema di  indennizzo da  parte di  una succursale  insediata in
Italia di una  banca o di un'impresa di  investimento comunitarie, il
sistema  di  indennizzo contesta  l'inadempimento  all'intermediario,
informandone le  autorita' che  hanno rilasciato  l'autorizzazione, e
gli  concede  un termine  di  dodici  mesi  per ottemperare  ai  suoi
obblighi.  Decorso tale  termine,  il sistema  di indennizzo,  previo
consenso  delle  autorita'  che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione,
comunica all'intermediario l'esclusione.
  5.  Sono  coperti  dal  sistema   di  indennizzo  i  crediti  degli
investitori derivanti  da operazioni di investimento  effettuate fino
alla    data    di    pubblicizzazione    dell'avvenuta    esclusione
dell'intermediario dal sistema di indennizzo.