Art. 9.
              Provvedimenti nei confronti degli esclusi
  1.   Nel  caso   in  cui   inadempiente  agli   obblighi  derivanti
dall'adesione al  sistema di indennizzo  sia una banca  italiana, una
societa' di intermediazione  mobiliare, un intermediario finanziario,
un agente  di cambio,  o una  succursale insediata  in Italia  di una
banca o di un'impresa di investimento extra comunitaria, le autorita'
che hanno rilasciato l'autorizzazione  alla prestazione di servizi di
investimento  provvedono  a  revocarla al  venir  meno  dell'adesione
dell'intermediario  al   sistema  di   indennizzo.  Resta   ferma  la
possibilita'  di disporre  per le  banche italiane  e le  societa' di
intermediazione  mobiliare,  la liquidazione  coatta  amministrativa.
Sono coperti  dal sistema di  indennizzo i crediti  degli investitori
derivanti da  operazioni di investimento effettuate  fino alla revoca
dell'autorizzazione.