Art. 9. Provvedimenti nei confronti degli esclusi 1. Nel caso in cui inadempiente agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo sia una banca italiana, una societa' di intermediazione mobiliare, un intermediario finanziario, un agente di cambio, o una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento extra comunitaria, le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento provvedono a revocarla al venir meno dell'adesione dell'intermediario al sistema di indennizzo. Resta ferma la possibilita' di disporre per le banche italiane e le societa' di intermediazione mobiliare, la liquidazione coatta amministrativa. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla revoca dell'autorizzazione.